Assegnazione agevolata dei beni per società sia operative che di comodo.
Il 30.9.2016 è la data entro la quale la predetta operazione deve avvenire.
Sotto il profilo soggettivo le società che possono beneficiare dell'assegnazione agevolata degli immobili ed altri beni sono le seguenti:
• le società in nome collettivo
• le società in accomandita semplice
• le società a responsabilità limitata e quelle per azioni
• le società in accomandita per azioni
Dal punto di vista “oggettivo” i beni che possono essere assegnati sono :
- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali strumentali nell'attività. Si definiscono immobili strumentali «per natura» quelli che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, ancorché non utilizzati ovvero dati in locazione o comodato (ad esempio, gli stabilimenti, i capannoni industriali, i negozi, gli alberghi).
La condizione richiesta però per l'assegnazione agevolata di immobili, indipendentemente dalla categoria catastale assunta, è che detti immobili siano diversi da quelli strumentali per destinazione, cioè, in sostanza, che non siano utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa. Tali beni potranno quindi essere:
- sia immobili di civile abitazione
- sia di altro genere allocati nell'attivo quali beni merce. A tale fattispecie di beni immobili, strumentali per natura, oggetto di agevolazione, si aggiungono i beni iscritti in pubblici registri (autoveicoli).
Ai sensi dell’art 86 del Tuir “se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa” si realizza - in capo alla società - una plusvalenza, per effetto dell’operazione di assegnazione, “costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni”.
La Legge di stabilità prevede che “sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applichi un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8 per cento; l’imposta sale al 10,5 per cento per le societa' considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione”.
Quindi l’agevolazione in esame consiste nella possibilità di attribuire determinati beni aziendali alla compagine sociale previo pagamento, sulla eventuale plusvalenza, di un’imposta sostitutiva dell’8% ovvero del 10,5% a seconda che la società assegnante sia considerata o meno operativa.
Viene peraltro concessa al contribuente che aderisce al regime agevolativo di poter optare tra le seguenti scelte e cioè di assumere:
• il “valore normale” così come definito ex art. 9, co. 3, TUIR;
• il valore catastale utilizzando i moltiplicatori ex art. 52, D.P.R. 131/1986
Tale ultimo valore è quello derivante dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per determinati coefficienti:
- prima casa, 110; fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1), 120; fabbricati appartenenti al gruppo catastale B, 140; fabbricati categorie A/10 e D, 60; fabbricati categorie C/1 ed E, 40,8; per i terreni agricoli la rendita rivalutata del 25% viene moltiplicata per 90).