Scade il 30 aprile 2018 il termine per la presentazione.
Riguarda il credito IVA maturato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 di importo superiore a 2.582,28=; non essere compresa l’eventuale quota di credito dell’anno precedente riportata in liquidazione IVA in verticale.
La richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale deve essere effettuata in via telematica.
Il credito sarà utilizzabile a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza, comprovata dalla ricevuta di trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
L’inoltro della domanda presuppone l’esistenza una precisa condizione tra cui ricordiamo:
- l’aver effettuato operazioni attive ad aliquote più basse rispetto a quelle relative gli acquisti. In particolare l’aliquota media sugli acquisti deve superare quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%. Nel determinare l’aliquota non vanno considerati gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili, mentre vanno considerate le operazioni in regime di split payment ed in reverse charge.
- La presenza di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo.
- L’acquisto di beni ammortizzabili a condizione che risultino superiori ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili registrate nel periodo. Il rimborso o l’utilizzo in compensazione potrà riguardare la sola imposta relativa agli acquisti di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre di riferimento.
- I soggetti non residenti e che si sono identificati direttamente in Italia ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato, possono richiedere il rimborso o la compensazione del credito semplicemente per il loro status di soggetto non residente identificato direttamente o tramite rappresentante fiscale.
Anche i crediti IVA infrannuali sono soggetti ad opposizione di visto di conformità laddove l’importo superi la soglia di euro 5.000, da valutarsi su base annuale.
Pertanto se una richiesta tramite modello TR relativo al I trimestre 2018 di Euro 4.000= non richiederà la apposizione del visto, tuttavia di tale importo (4.000) si dovrà tener conto in caso di presentazione di un successivo modello TR anche per un trimestre successivo ai fini della acquisizione del necessario visto di conformità di un professionista abilitato o della sottoscrizione dell’organo di controllo societario.
Ove sia richiesto il rimborso fino alla soglia annuale di 30.000 euro non occorre la prestazione di garanzia ; inoltre oltre 30.000 euro è possibile richiedere il rimborso senza prestazione di garanzia, se il modello TR è munito di visto di conformità o sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e sussiste da parte del contribuente, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.
Oltre i 30.000 euro in presenza di situazioni di “rischio”, la garanzia è sempre obbligatoria.