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IVA TR : crediti infrannuali

  • di Luigi Mondardini

    La compensazione senza visto

    Apposizione non  necessaria per l'istanza relativa a importi pari o inferiori a 5mila euro, mentre è obbligatoria per le somme superiori, a prescindere dall'effettivo utilizzo

     

    L'articolo 3, Dl 50/2017 ha ridotto da 15mila a 5mila euro annui il limite al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Iva e all'Irap possono essere usati in compensazione solo previa apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, della sottoscrizione da parte di chi esercita il controllo contabile) sulla dichiarazione da cui emergono.


    La norma prevede altresì che nelle ipotesi di compensazioni eseguite in mancanza di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, ovvero con visto o sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'ammontare dei crediti indebitamente utilizzati, oltre che degli interessi e delle sanzioni.


    In materia di Iva, l'obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5mila euro annui grava sui contribuenti che intendono utilizzare in compensazione sia il credito annuale sia quello infrannuale. Conseguentemente, il visto deve essere apposto sulla dichiarazione Iva o sull'istanza di rimborso infrannuale.

    L’Agenzia ritiene che non necessita del visto di conformità né l'istanza di rimborso del credito Iva infrannuale, né l'istanza di compensazione per importi pari o inferiori a 5mila euro annui.


    Peraltro, in caso di istanza di rimborso, l'importo di riferimento entro cui non occorre l'apposizione del visto, è pari a 30mila euro .

    Ne deriva che il visto di conformità è obbligatorio se l'istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito Iva infrannuale è di importo superiore a 5mila euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione.

     

    Pertanto, non è possibile prendere a riferimento l'effettivo credito compensato nel trimestre (in analogia rispetto a quanto è stato detto con riguardo ai crediti emergenti dalla dichiarazione annuale).


    Qualora venga presentato un modello Iva TR, con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5mila euro, privo del visto, l'utilizzo in misura inferiore al limite non ne inficerà la spettanza.


    Nel caso, invece, in cui il contribuente decida di compensare l'intero ammontare indicato nel modello, potrà farlo solo previa presentazione di un modello Iva TR "integrativo" con il visto di conformità, barrando la casella "Modifica istanza precedente".

    Il  limite di 5mila euro annui per l'apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti.


    Coerentemente, l'importo indicato sull'istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre alla determinazione del limite anche se non utilizzato in compensazione.

    Il visto può essere apposto da chi tiene le scritture e predispone la dichiarazione, che può essere, oltre al professionista, anche la società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti.

     

    La trasmissione della dichiarazione, a sua volta, è consentita, fra gli altri, alle società di servizi (come definite dal Dm 18 febbraio 1999).


     

     

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