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IVA: conteggi per liquidare l’imposta relativa al 2018.

  • di Luigi Mondardini

    Presentazione del Modello IVA 2019 entro il 30 aprile 2018.

    La scadenza per il versamento dell’imposta a debito risultante dalla dichiarazione è stabilita al 18 marzo 2019,  fatta salva la possibilità di sfruttare i diversi termini previsti in materia di IVA annuale.

     
    Per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, occorre che:

    • L’operazione sia  stata effettuata (ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/72);
    • La relativa fattura di acquisto deve essere stata materialmente ricevuta per poterla registrare , da cui deriva il diritto alla detrazione dell’imposta.
    • Il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento all’anno in cui il documento di acquisto è stato ricevuto; a tal fine occorre che l’annotazione nel registro acquisti avvenga nel medesimo anno, o al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA – in apposito sezionale al fine di dimostrare che si tratta  di una  operazione con imposta da scomputarsi con riferimento all’anno precedente.
       

    Per i documenti datati 2018, ma non contabilizzati entro tale data, è necessario considerare la data in cui  sono stati ricevuti.

    Infatti:

     

    • se  una fattura datata 31 dicembre 2018 è stata ricevuta il 7 gennaio 2019, è solo a partire da tale data che la fattura può essere registrata, ed a valere sulla liquidazione di gennaio 2019.

     

    • Se invece una fattura datata 2018, non registrata in tale anno,  ma comunque  ricevuta nel 2018 , allora si è obbligati ad esercitare il diritto alla detrazione con riferimento a tale anno.

    Pertanto per una fattura ricevuta nel 2018 la cui contabilizzazione non è ancora stata effettuata, visto che è decorso il 28 febbraio, bisogna procedere come segue:

     

    • annotazione entro il 30 aprile 2019 con utilizzo del sezionale;
    • scomputo dell’imposta in dichiarazione IVA, che avviene considerando anche tale fattura negli importi da esporsi nel quadro VF - Acquisti.
       

    Tale procedura sarebbe stata quella corretta se ,entro il 28 febbraio, le LI.PE. relative al IV trimestre 2018 fossero state  trasmesse telematicamente. In tal modo si fissavano  gli importi delle fatture registrate entro il 31 dicembre 2018.

    Tuttavia a  seguito della  proroga al 10 aprile 2019 delle LI.PE. del IV trimestre,  per i trimestrali normali si apre invece una nuova possibile strada:

     

    • registrare ora, con data 2018, la fattura dimenticata, inserendola  nelle risultanze del IV trimestre 2018, ed evitando così di gestire la registrazione in apposito sezionale nel 2019.

     
    Di fatto la proroga delle LI.PE. concede  la possibilità di riaprire le contabilità dei trimestrali normali.

     

    In definitiva supponendo di rinvenire a marzo 2019 una fattura accompagnatoria  datata 18 dicembre 2018 (essendo accompagnatoria è stata ricevuta effettivamente il 18 dicembre ) ,  un contribuente  trimestrale “normale”,  potrà, alternativamente:

     

    • Annotare la fattura sul registro acquisti con data di registrazione dicembre 2018, ed includerla nelle risultanze della LI.PE. del IV trimestre 2018 (e se già presentata, si potrà inviare una nuova comunicazione entro il 10 aprile 2019, in assenza di sanzioni, che andrà automaticamente a sostituire la comunicazione originaria);

    oppure:

    • Annotare la fattura in apposito sezionale entro il 30 aprile 2019. In questo modo, la LI.PE. del IV trimestre non terrà conto della suddetta fattura, ma l’imposta potrà (anzi, dovrà) essere considerata nella compilazione del quadro VF del Modello IVA 2019, concorrendo a determinare il saldo di imposta dell’anno 2018.

     

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