La dichiarazione del committente non libera da responsabilità.
L’IVA relativa alle prestazioni concernenti i fabbricati può beneficiare di importanti riduzioni:
- Si applica l’aliquota al 4% nella costruzione di case di abitazione diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nei confronti di soggetti in possesso dei requisiti “prima casa”.
- l’aliquota è ridotta al 10% relativamente alle prestazioni di servizi consistenti nella costruzione di case di abitazione diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, laddove non sussistano i requisiti per applicare l’agevolazione “prima casa”.
Il committente deve rilasciare al prestatore un’apposita dichiarazione nella quale attesti la sussistenza dei requisiti.
Potrebbe peraltro accadere che detta dichiarazione risulti non veritiera.
Il Ministero nella risoluzione n. 361705/1979, ebbe modo di chiarire che laddove sia previsto un beneficio fiscale consistente nell’applicazione di aliquote agevolate in presenza di determinati presupposti soggettivi e oggettivi, “sarà cura del soggetto d’imposta, cioè dell’operatore economico che effettua la cessione o la prestazione di servizi assicurarsi in concreto che ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’aliquota ridotta, non avendo carattere esimente da sanzioni l’eventuale dichiarazione rilasciata dal committente dei lavori circa la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio tributario”
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La corretta applicazione dell’IVA gravante sulle cessioni di beni o sulle prestazioni di servizi, è quindi onere del soggetto passivo d’imposta.
E ancora la Cassazione con sentenza n. 3291/2012 afferma che l’imposta sul valore aggiunto “non può che fondarsi (…) sulla presunzione assoluta di diligenza professionale del soggetto passivo nella verifica della posizione dei terzi con i quali ha operato e dai quali possono provenire dichiarazioni e/o informazioni e/o dati adoperati per la determinazione dell’imposta e della sua aliquota, della cui esattezza la parte contribuente è unica responsabile verso il Fisco”.
Eccezione a questa regola è il caso della “prima casa”.
Nel caso dell’acquisto della c.d. “prima casa”, al fine di ottenere l’applicazione dell’aliquota pari al 4%, l’acquirente deve dichiarare in atto di possedere i necessari requisiti.
In ipotesi di dichiarazione mendace l’Ufficio “deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché la sanzione amministrativa”.