Al 16 marzo il versamento del saldo Iva 2017.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare in rate di pari importo.
In caso di rateazione i versamenti andranno effettuati:
- Il primo entro il termine previsto per il versamento dell’IVA del 16 marzo;
- Le rate successive alla prima possono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo ma non oltre il 16 novembre.
- Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto un interesse pari allo 0,33% mensile, pertanto, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
E comunque anche possibile differire il versamento degli importi dovuti alla scadenza prevista per quello relativo alle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Quest’anno il termine è fissato al 30 giugno; il versamento andrà effettuato con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Premesso quanto sopra, alcune considerazioni in relazione alle modifiche intervenute negli articoli 19 e 25 del D.P.R. 633/1972.
Il termine per l’esercizio della detrazione Iva deve essere individuato nel momento in cui, in capo al cessionario/committente, si verifica la duplice condizione di avvenuta esigibilità dell’imposta ed il ricevimento della fattura.
In particolare il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto stesso è sorto.
Si pensi ora al caso di una fattura datata 28 dicembre 2017, ricevuta lo stesso giorno ma non annotata sul libro IVA acquisti del 2017 .
In tal caso ( Circolare 1/E/2018) tale fattura potrà essere ancora annotata nei registri IVA, entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA annuale per il 2017, (30 aprile 2018) .
Si dovrà utilizzare un registro sezionale e l’imposta relativa verrà recuperata in sede di dichiarazione IVA annuale, concorrendo ai valori esposti nel quadro VF – Acquisti.
Peraltro tale imposta non confluisce nelle risultanze della liquidazione periodica del IV trimestre 2017, trattandosi di una rettifica effettuata esclusivamente in sede di dichiarazione annuale.
Il comportamento suindicato come influisce sul versamento del saldo IVA previsto per il 16 marzo?
Se la fattura tardiva è stata annotata nel sezionale e non è stato ancora eseguito il versamento, si potrà ricalcolare in sede di dichiarazione Iva il saldo da versare.
Se invece si è già versato il saldo in unica soluzione (o si è versato la prima rata) ma si intende mantenere inalterata la rateizzazione prescelta, si potranno utilizzare in compensazione verticale, già con la prima liquidazione del 2018 che scadrà il 16 maggio prossimo, le somme a titolo di Iva derivanti dalle fatture tardive (come credito dell’anno precedente 2017 o meglio come eccedenza di versamento a saldo).
Infine, scegliendo di posticipare il pagamento del saldo dell’Iva annuale a giugno 2018, si considereranno nei versamenti anche tutte le fatture inserite nel sezionale fino al 30 aprile 2018.
In tal caso gli importi saranno frazionati in un minor numero di rate (6 anziché 9) pagando una maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.