L’istanza per ottenere il rimborso IRAP deve essere presentata entro il termine di 48 mesi dal pagamento.
La Cassazione con sentenza n. 9451 depositata il 10 maggio 2016 ha ampliato la platea dei soggetti, professionisti e piccole imprese, che hanno diritto ad ottenere il rimborso dell’Irap.
La recente sentenza ha ammesso che anche un dipendente o collaboratore che svolge mansioni di segreteria non fa scattare il presupposto per il pagamento dell’Irap e quindi ha ampliato notevolmente la platea dei soggetti aventi diritto.
Entro il 16 giugno possono essere chieste in rimborso le annualità 2011,2012, 2013,2014.
Per la precisione il versamento puo’ essere stato effettuato anche oltre il 16 giugno, per effetto di proroghe o anche per aver usufruito della possibilità di pagare il mese successivo con la maggiorazione dello 0,40%.
L’iter per la richiesta del rimborso è il seguente:
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Presentazione istanza di rimborso entro 48 mesi dal pagamento all’Agenzia delle entrate territorialmente competente
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dal perfezionarsi del rifiuto (90 giorni dalla presentazione dell’istanza) senza atto espresso di diniego del rimborso si hanno dieci anni per presentare il ricorso
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se l’Agenzia notifica un atto espresso di diniego al rimborso, il provvedimento va impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica