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ISA: quali vantaggi

  • di Luigi Mondardini

    In caso di ottenimento di un punteggio sufficientemente elevato.

    1. Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione.

    l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive»

    Tale esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale viene  riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo di imposta 2018, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8.

    In tal caso sarà possibile procedere  per la compensazione in F24 dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nel periodo d’imposta 2019 (modello Iva 2020);  20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2018 (modelli Redditi 2019).

    Viene  inoltre previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla compensazione in F24 del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020, per i contribuenti che per il periodo di imposta 2018 avranno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8.

     

    1. Esonero dall’apposizione del visto di conformità per i rimborsi .

    E’ previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui»

    Viene riconosciuto  ai contribuenti che nel periodo di imposta 2018 hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8.

    1. Esclusione dall’apposizione della disciplina delle società non operative .

    Ai contribuenti che hanno conseguito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018,viene riconosciuta  l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 724/1994, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 36-decies, del Dl 138/2011, che prevede che le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi sono anch’essi considerati non operativi, a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta.

    4) Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

    Prevista l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Dpr 633/1972, per i contribuenti che nel periodo di imposta 2018 hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8,5.

    5) Anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

    I  termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1 del Dpr 600/1973, e dall’articolo 57, comma 1 del Dpr 633/1972, sono  ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che nel periodo di imposta 2018 hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8.


    6)  Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.

    Prevista l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del Dpr 600/1973, per i  contribuenti che nel periodo di imposta 2018 hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 9, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

    L'Agenzia delle entrate dovrà infine tener conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6, per la definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell'articolo 9-bis del D.L.50/2017.


     

     

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