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ISA: le esclusione

  • di Luigi Mondardini

    Le varie ipotesi.

    Inizio attività.

     

    Sono esclusi i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2018, compreso il caso di inizio l’1.1.2018. Al fine di individuare il periodo d’imposta di esclusione rileva l’effettivo inizio dell’attività economica e pertanto non va fatto riferimento alla data di costituzione della società / apertura della partita IVA da parte dell’impresa individuale.

     

    Inoltre in caso di “mera prosecuzione” dell’attività svolta da altri soggetti, sussiste in ogni  caso l’esclusione.

    In particolare, in presenza delle seguenti operazioni straordinarie:

    · acquisto / affitto d’azienda;

    · successione / donazione d’azienda;

    · trasformazione / scissione e fusione;

    · conferimento d’azienda in una società neocostituita;

    il contribuente avente causa nell’operazione risulta escluso dagli ISA.

     

    Cessazione attività.

     

    Sono esclusi i soggetti che hanno cessato l’attività nel 2018, compreso il caso di cessazione in data 31.12.2018.

     

    Si  ritiene inoltre  che il periodo che precedede la liquidazione integri la fattispecie di “cessazione dell’attività” e comporti la relativa esclusione.

     

    Ricavi  / compensi superiori a € 5.164.569.

    Si ricorda che per gli ISA AG40U (locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili), AG50U(intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici), AG69U (costruzioni) e AK23U (servizi di ingegneria integrata), i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali ex artt. 92 e 93, TUIR.

     

     

    Periodo di  non normale svolgimento dell’attività.

     

    Nelle istruzioni ISA parte generale sono riportate, a titolo esemplificativo, le seguenti situazioni:

    - l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare.  

    - l’attività produttiva non è iniziata in quanto l’impianto per lo svolgimento dell’attività è ancora in costruzione;

    - non sono state rilasciate le autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività;

    -  è svolta un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività;

    - si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa della ristrutturazione dei locali (è necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l’attività);

    -  periodo d’imposta in cui l’imprenditore individuale / società hanno “ceduto in affitto” l’unica azienda;

    -  è stata sospesa l’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA;

    -  è stata modificata l’attività esercitata in corso d’anno.

    -  per i lavoratori autonomi, si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;

    -  nel caso di eventi sismici, se si sono verificati danni ai locali destinati all’attività d’impresa / lavoro autonomo, tali da renderli totalmente / parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso;

    - se si sono verificati danni alle scorte di magazzino (certificabili a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;

    - per i contribuenti che, successivamente all’evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto;

    - per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico / principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

     

     

    Modifica in corso d’anno dell’attività esercitata.

     

    La modifica in corso d’anno dell’attività esercitata rappresenta una causa di esclusione dagli ISA riconducibile a quella prevista per i soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.

     

    Tale fattispecie si verifica solo se la nuova attività rientra in un codice attività compreso in un ISA diverso dall’attività svolta in precedenza

     

    Un caso particolare è rappresentato dall’ipotesi in cui il contribuente “aggiunga” in corso d’anno una nuova attività a quella già esercitata.

    Se la nuova attività, iniziata in corso d’anno, sostituisce l’attività precedente in termini di prevalenza dei ricavi, l’esclusione è riconducibile a quella di modifica in corso d’anno dell’attività esercitata .

     

    La cessazione nell’anno dell’attività prevalente rappresenta una fattispecie riconducibile alla modifica in corso d’anno dell’attività.

     

    Forfettari e minimi.

     

    Sono esclusi dall’applicazione degli ISA i soggetti che applicano il reddito con criteri forfetari. In tal caso va indicato nel quadro RF / RG / RE del mod. REDDITI 2019 il codice “5”.

     

    I contribuenti minimi / forfetari sono esclusi dall’applicazione degli ISA.

     

     

    Attività non rientranti nel medesimo ISA

    La fattispecie si verifica per i soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. multiattività).

    In tal caso: va compilato il modello dati ISA (comprensivo del prospetto multiattività), per la sola acquisizione dati.

     

    Si evidenzia che per taluni ISA (ad esempio, quello degli alberghi, dei ristoranti, dei bar, ecc.) le istruzioni del modello individuano delle specifiche attività complementari.

    L’esercizio di tali ultime attività congiuntamente all’attività prevalente non comporta l’esclusione dall’applicazione del modello dati ISA, a nulla rilevando che le stesse siano superiori / inferiori al 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

     

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