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ISA: chiarimenti dell’Agenzia

  • di Luigi Mondardini

    Circolare 2.8.2019, n. 17/E.

    L’Agenzia delle Entrate ritorna sull’argomento con la Circolare 9.9.2019, n. 20/E, contenente una serie di quesiti posti dalle Associazioni di categoria / Ordini professionali.

    Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate merita segnalare le seguenti risposte:

    • l’attribuzione di un ISA compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dell’Indice), l’attivazione di attività di controllo;
    • è confermata l’operatività della causa di esclusione collegata all’affitto d’azienda (“non normale svolgimento dell’attività”) e che la stessa trova applicazione sia nell’anno di “concessione” in affitto che negli anni successivi nei quali perdura l’affitto d’azienda;
    • l’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione” è calcolato quale rapporto tra i costi residuali di gestione al netto di alcuni costi, tra i quali non sono considerati gli “oneri per imposte e tasse” di cui al campo 9 di rigo F23 (la non rilevanza di tali oneri sarà valutata dall’Agenzia nell’elaborazione della prossima evoluzione degli Indici).
    • in caso di anomalia “non giustificata” si ritiene utile fornire specifica segnalazione nelle “Annotazioni” del software ISA.

    Inoltre con riferimento all’ISA AG61U l’Agenzia evidenzia che, ancorché con le opportune “tarature” delle soglie dell’indicatore in esame, lo stesso è influenzato dall’ammontare delle deduzioni forfetarie fruite dall’agente di commercio.

    Con riferimento all’indicatore “Analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti” (% lavoro prestato indicato nel quadro A) l’Agenzia specifica che per le società di persone “è ipotizzabile che l’apporto lavorativo del singolo socio all’interno dell’impresa sia, oltre che continuativo, anche prevalente”.

    Tuttavia, nel caso in cui il singolo socio-amministratore apporti una quota limitata di lavoro (situazione riscontrabile, ad esempio, in presenza di un soggetto socio di più società) l’Agenzia “suggerisce” di evidenziare tale situazione nelle “Annotazioni” del software ISA.

    L’indicatore “Copertura delle spese per dipendente” è collegato alla plausibilità / coerenza economica minima di copertura delle spese per il fattore lavoro (lo stesso specifica il fatto che l’impresa generi un valore aggiunto rispetto alle spese per i dipendenti).

    La presenza di specifiche situazioni di “marginalità economica” (ad esempio, il “mantenimento” dell’occupazione in azienda “sacrificando” la redditività) può avere un riflesso sull’indicatore in esame.

    Sul punto l’Agenzia suggerisce l’utilizzo delle “Annotazioni” del software ISA per esplicitare tale situazione.

    Il coefficiente individuale fornito dall’Agenzia al singolo contribuente misura l’impatto di specifiche variabili non osservabili (ad esempio, capacità manageriali, potere di mercato) sui ricavi / valore aggiunto.

    Così, ad esempio:

    • un coefficiente individuale pari a 0,047565873940 maggiora la stima dei ricavi / valore aggiunto di circa il 5% a seguito della “migliore produttività” / “redditività” riscontrata;
    • un coefficiente pari a 0,247565873940 si traduce in una riduzione della stima di circa il 25%.

    Premesso che non sussiste l’obbligo di modificare i dati precompilati forniti dall’Agenzia, è ribadito che nel caso in cui “emergano criticità” è possibile, previa verifica dei predetti dati, procedere alla modifica degli stessi e al conseguente ricalcolo del ISA. In presenza di dati non modificabili il contribuente può darne evidenza nelle “Annotazioni“ del software ISA.

    Il  riconoscimento dei benefici premiali è vincolato al risultato dell’ISA in sede di presentazione della dichiarazione “entro i termini ordinari” (30.11).

    Ciò significa che la presentazione di una dichiarazione integrativa con conseguente modifica del risultato dell’Indice non consente al contribuente di beneficiare del regime premiale.

    Il livello di affidabilità collegato all’ottenimento dei benefici in esame è “subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi”.

    In caso di successiva rideterminazione dell’Indice da parte dell’Ufficio a seguito del riscontro di dati incompleti / errati con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a 8, l’utilizzo in compensazione dei crediti in misura superiore a € 5.000 è considerato illegittimo e costituisce un’ipotesi di omesso versamento (sanzione applicabile del 30%).

    E’ confermata la possibilità di indicare un ammontare inferiore di “ulteriori componenti positivi” rispetto a quelli “proposti” dal software ISA.

    Dall’elaborazione del singolo ISA sono determinati specifici indicatori (ad esempio, “Ricavi per addetto” e “Valore aggiunto per addetto”) per i quali è “proposto” l’ammontare degli ulteriori componenti da dichiarare per poter raggiungere l’affidabilità pari a 10.

    Per alcuni indicatori (ad esempio, “Durata e decumulo delle scorte” e “Incidenza dei costi residuali di gestione”) il software non propone alcun importo.

    Tale diverso comportamento è dovuto al fatto che non tutti gli indicatori risultano influenzati dagli eventuali ulteriori componenti positivi.

    In particolare l’Agenzia specifica che:

    - l’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione” è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.

    Di conseguenza l’indicazione di ulteriori componenti positivi non modifica il risultato dei predetti indicatori.

     

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