La legge di bilancio 2017 ha introdotto l’IRI.
Si tassa il reddito con una aliquota del 24% , la stessa aliquota IRES prevista dal 2017, che si decide di lasciare in azienda ; rimane quindi assoggettato ad IRPEF il reddito che l’imprenditore decide di prelevare.
In pratica l’IRI viene calcolata sul reddito di esercizio meno le somme erogate ai soci o prelevate dall’imprenditore per utili o riserve di utili.
E’ un regime opzionale e non obbligatorio a cui possono accedere:
- imprese individuali
- società di persone (snc ed sas)
- srl che hanno optato per la trasparenza fiscale.
L’IRI è già operativa dal 2017 e va comunicata la relativa opzione mediante il Modello Unico/2018, la scelta ha durata “vincolante” di 5 anni ed è rinnovabile.
In caso di applicazione dell’IRI in una società opererà il seguente meccanismo:
- non troverà applicazione la trasparenza fiscale;
- pertanto l’utile rimasto in azienda non sarà imputato a ciascun socio in base alla quota di partecipazione, ma sconterà l’IRI al 24%
- in capo al socio sarà tassato solo l’utile che questi effettivamente percepirà e concorrerà a formare il reddito complessivo IRPEF.
Viene inoltre specificato che:
- le somme prelevate e rappresentate da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI, non rilevano ai fini IRPEF , si tratta infatti di utili formati prima dell’entrata nell’IRI;
- si considerano distribuite per prima le riserve formatesi prima dell’entrata nel regime IRI.
Al termine di durata del regime IRI ( 5 anni) , in caso di abbandono di tale opzione è previsto per le riserve di utili già assoggettate ad IRI il seguente trattamento:
“le somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell’esercizio e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, costituiscono reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci”.
Per quanto riguarda le perdite verificatesi durante i periodi di applicazione dell’IRI, è previsto che le stesse siano computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi.
In sostanza scompare il vincolo temporale del quinquennio per l’utilizzo della perdita, fino a quando si rimane nel regime IRI.
Quindi se ad esempio il contribuente entra nell’IRI nel 2017 e chiude il 2017 in perdita, questi potrà utilizzare tale perdita finché rimarrà nel regime (non c’è vincolo quinquennale).
Tuttavia se dal 2022 dovesse uscire dall’IRI e la perdita non fosse ancora stata utilizzata, la stessa ritornerà a sottostare alle regole attuali come se fosse maturata nel 2021 e da tale periodo d’imposta, inizierà a decorrere il quinquennio entro cui potrà essere utilizzata.