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IRI: nessun effetto ai fini contributivi

  • di Luigi Mondardini

    Il contributo alle Gestioni artigiani/commercianti è dovuto senza tener conto delle nuove disposizioni .

    L’opzione per l’IRI  (  l’imposta sul reddito d’impresa  introdotta dalla legge di bilancio 2017) non produce effetti sul piano della contribuzione dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti dell’INPS.
     
    Al  regime opzionale possono accedere  gli imprenditori individuali, le società di persone (snc e sas) in contabilità ordinaria e  in alternativa alla “ trasparenza”, le società di capitali a ristretta base proprietaria .
     
    L’IRI prevede la separazione tra  reddito d’impresa reinvestito nell’impresa o nella società che viene tassato con l’aliquota del 24% ed escluso dalla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore o dei soci e gli utili prelevati, che  concorrono, come reddito d’impresa, alla tassazione IRPEF in capo al percipiente.
     
    Per i soggetti che optano per il regime in argomento, il contributo annuo dovuto alle Gestioni degli artigiani e commercianti, è comunque  determinato senza tenere conto delle nuove disposizioni in materia di IRI. In pratica, viene fatta salva, ai fini previdenziali, l’applicazione della disciplina vigente.
     
    Si ricorda che , quando ricorrono tutte le condizioni prescritte dalla legge ,ed in particolare  la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, scatta  l’obbligo di iscrizione all’INPS  per le seguenti categorie:
     
    - imprenditore individuale e i collaboratori familiari
    - soci di snc e i loro familiari coadiutori;
    - soci accomandatari di sas e i loro familiari coadiutori;
    - soci accomandanti di sas che siano familiari coadiutori degli accomandatari;
    - soci di srl.
     
    La contribuzione previdenziale dovuta dagli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali è rapportata alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
     
    Pertanto iI contributi sono dovuti non soltanto sul reddito derivante dall’attività d’impresa (abituale e prevalente) che abbia dato luogo all’iscrizione, bensì anche su tutti gli altri redditi d’impresa eventualmente conseguiti dall’interessato nel periodo di riferimento, quali i redditi di partecipazione in società di persone o in srl che abbiano optato per il regime della trasparenza.
     
    Ferma restando l’irrilevanza del regime IRI ai fini contributivi,  i redditi da assoggettare ad imposizione previdenziale sono rappresentati  sia dai redditi d’impresa propriamente detti, sia da quelli considerati tali ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che sanciscono la trasparenza fiscale, ex artt. 5 e 6 del TUIR; in particolare i  redditi delle snc e delle sas, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e, come tali, imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili .
     
    Quanto ai soci di srl, considerato che l’opzione per l’IRI è alternativa a quella per la c.d. “piccola trasparenza”, per ciascun socio lavoratore soggetto all’obbligo assicurativo  resta fermo il minimale contributivo dovuto a prescindere dal reddito ricavato.
     
    Inoltre  si dovrebbe applicare il regime delle srl “non trasparenti”, per il quale la base imponibile per il calcolo dei contributi è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, e attribuito al socio  in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dall’effettiva distribuzione degli utili stessi.
     

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