Il contributo alle Gestioni artigiani/commercianti è dovuto senza tener conto delle nuove disposizioni .
L’opzione per l’IRI ( l’imposta sul reddito d’impresa introdotta dalla legge di bilancio 2017) non produce effetti sul piano della contribuzione dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti dell’INPS.
Al regime opzionale possono accedere gli imprenditori individuali, le società di persone (snc e sas) in contabilità ordinaria e in alternativa alla “ trasparenza”, le società di capitali a ristretta base proprietaria .
L’IRI prevede la separazione tra reddito d’impresa reinvestito nell’impresa o nella società che viene tassato con l’aliquota del 24% ed escluso dalla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore o dei soci e gli utili prelevati, che concorrono, come reddito d’impresa, alla tassazione IRPEF in capo al percipiente.
Per i soggetti che optano per il regime in argomento, il contributo annuo dovuto alle Gestioni degli artigiani e commercianti, è comunque determinato senza tenere conto delle nuove disposizioni in materia di IRI. In pratica, viene fatta salva, ai fini previdenziali, l’applicazione della disciplina vigente.
Si ricorda che , quando ricorrono tutte le condizioni prescritte dalla legge ,ed in particolare la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, scatta l’obbligo di iscrizione all’INPS per le seguenti categorie:
- imprenditore individuale e i collaboratori familiari
- soci di snc e i loro familiari coadiutori;
- soci accomandatari di sas e i loro familiari coadiutori;
- soci accomandanti di sas che siano familiari coadiutori degli accomandatari;
- soci di srl.
La contribuzione previdenziale dovuta dagli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali è rapportata alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
Pertanto iI contributi sono dovuti non soltanto sul reddito derivante dall’attività d’impresa (abituale e prevalente) che abbia dato luogo all’iscrizione, bensì anche su tutti gli altri redditi d’impresa eventualmente conseguiti dall’interessato nel periodo di riferimento, quali i redditi di partecipazione in società di persone o in srl che abbiano optato per il regime della trasparenza.
Ferma restando l’irrilevanza del regime IRI ai fini contributivi, i redditi da assoggettare ad imposizione previdenziale sono rappresentati sia dai redditi d’impresa propriamente detti, sia da quelli considerati tali ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che sanciscono la trasparenza fiscale, ex artt. 5 e 6 del TUIR; in particolare i redditi delle snc e delle sas, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e, come tali, imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili .
Quanto ai soci di srl, considerato che l’opzione per l’IRI è alternativa a quella per la c.d. “piccola trasparenza”, per ciascun socio lavoratore soggetto all’obbligo assicurativo resta fermo il minimale contributivo dovuto a prescindere dal reddito ricavato.
Inoltre si dovrebbe applicare il regime delle srl “non trasparenti”, per il quale la base imponibile per il calcolo dei contributi è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, e attribuito al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dall’effettiva distribuzione degli utili stessi.