La Legge di Stabilità 2017 ha introdotto dal 2017, il nuovo regime di tassazione dell’IRI.
Si tratta di un regime opzionale destinato esclusivamente alle imprese individuali, società di persone (SNC e SAS) e le srl che hanno optato per la trasparenza fiscale.
L’Imposta sul reddito dell’impresa consiste nel tassare con aliquota pari a quella IRES (24%) il reddito che l’imprenditore decide di non prelevare.
La base imponile IRI è data da reddito d’impresa meno utili e riserve di utili prelevati.
Viceversa il reddito che sarà prelevato concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e tassato normalmente per scaglioni.
Per poter accedere all’IRI occorre operare in contabilità ordinaria anche per scelta; pertanto una ditta individuale in contabilità semplificata non può scegliere il nuovo regime.
Nel caso in cui sia una società a scegliere l’IRI ,non si applicherà più applicazione la trasparenza fiscale in quanto l’utile non prelevato in società per autofinanziarsi, sconterà l’IRI al 24% e non sarà, dunque, imputato in capo ai soci.
In tal caso è la stessa società a dover assolvere l’imposta in commento.
Per l’utile distribuito ai soci si applicherà l’imposta in capo ai soci e cioè concorrerà a formare il reddito complessivo di ciascuno di essi tassato ai fini IRPEF secondo le regole ordinarie.
Il nuovo regime è già in vigore , potendolo adottare già a decorrere dal periodo d’imposta 2017. In sede di Modello Unico/2018 verrà confermata l’opzione e liquidate le imposte dovute in applicazione anche del regime in esame.
La norma peraltro prevede una durata dell’opzione: la scelta varrà infatti per un quinquennio e potrà essere rinnovata. Non è peraltro prevista la revoca di tale opzione.
Conseguentemente il vincolo quinquennale impone anche l’adozione del regime di contabilità ordinaria per lo stesso arco temporale.