Doppia deduzione Irap dalla base imponibile delle imposte sui redditi.
Oltre alla deduzione forfettaria del 10% applicabile qualora siano state sostenute delle spese per interessi passivi, si può usufruire di quella analitica per i costi del lavoro.
Le deduzioni sono dunque cumulabili: chi ha sostenuto spese per interessi passivi e contestualmente anche spese per lavoratori dipendenti, potrà continuare a fruire delle detrazioni
Sussiste peraltro un limite: l’Irap dedotta non potrà essere superiore a quella effettivamente corrisposta.
Il riferimento è sempre l’Irap versata. In occasione della compilazione dell’Unico 2014, occorre riferirsi all’IRAP versata nel 2013, sia a titolo di saldo 2012 che di acconto 2013, quest’ultimo solo nel limite di quanto effettivamente dovuto. Nel conteggio potranno essere considerati anche eventuali importi versati, sempre nell’anno 2013, in sede di ravvedimento operoso o di iscrizione a ruolo.
Ai fini del calcolo relativo alla quota forfettaria per interessi passivi , occorre individuare quella di competenza dell’esercizio che comprenderà anche gli interessi impliciti nei canoni di leasing, nonché quelli relativi a meri rapporti commerciali.
Tale importo dovrà quindi essere confrontato con la quota di interessi attivi di competenza dell’esercizio: solo se gli interessi passivi sono superiori a quelli attivi si avrà la possibilità di fruire di una deduzione ai fini delle imposte sui redditi del 10% dell’Irap effettivamente versata, indipendentemente da quello che è l’importo degli interessi passivi stessi.
Per la deduzione analitica per i costi del lavoro si dovrà partire individuando l’effettivo costo del lavoro sostenuto , a cui andranno sommati eventuali compensi per gli amministratori e le indennità di trasferta.
Si precisa che sono oggetto di ripresa tutti i costi del lavoro che non sono deducibili ai fini Irap, ma non quelli deducibili .
Una volta individuato il costo del lavoro, vanno sottratte le deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 446/1997; l’importo residuo (costo del lavoro meno deduzioni spettanti) dovrà essere rapportato al totale della base imponibile Irap, per ottenere la percentuale di incidenza che dovrà essere applicata all’Irap versata nell’anno 2013 al fine di poter individuare la quota deducibile.