Risoluzione Agenzia Entrate 8.5.2019, n. 47/E
La memorizzazione elettronica e l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi decorre dall’1.7.2019 ovvero dall’1.1.2020 in base all’ammontare del volume d’affari realizzato nel 2018 (superiore o meno a € 400.000).
Per volume d’affari si deve intendere quello complessivamente realizzato dal contribuente; in caso di più attività, va fatto riferimento al volume d’affari derivante da tutte le attività esercitate, a prescindere dalla modalità di certificazione delle cessioni / prestazioni effettuate.
Per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2019, l’obbligo decorre dal 2020.
Viceversa in caso di inizio dell’attività nel 2018, occorre ragguagliare ad anno il volume d’affari conseguito.
Così, ad esempio, il soggetto che ha iniziato l’attività l’1.4.2018 conseguendo un volume d’affari pari a € 330.000 dovrà considerare il volume d’affari ragguagliato pari a € 440.000.