Sarebbe alla firma il DPCM che definisce la proroga.
Si attende il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce, per i dati riferiti alle liquidazioni del primo trimestre del 2017, la proroga rispetto al termine ordinario del 31 maggio.
Il modello per effettuare la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA è stato approvato con provv. n. 58793 del 27 marzo 2017, insieme alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
L’Agenzia ha, poi (in data 4 maggio 2017), messo a disposizione il software per la compilazione e il controllo dei file contenenti la comunicazione di cui trattasi.
Solo in data 10 maggio 2017, ha reso disponibile, nel portale “Fatture e Corrispettivi”, il servizio gratuito per generare e inviare i file con i dati di sintesi delle liquidazioni IVA effettuate.
Inoltre la risposta alla interrogazione parlamentare n. 5-11275 del 4 maggio 2017 ha confermato che i canali telematici per l’invio dei dati non sarebbero stati adeguati a quelli attualmente utilizzati per altre comunicazioni (Entratel), dovendosi avvalere alternativamente:
- del servizio web “Fatture e corrispettivi”, modalità che richiede l’invio dei file singoli o dei file compressi (ZIP) e la firma di ciascun file inviato (o dell’unico file compresso);
- di un canale accreditato con il Sistema di Interscambio (ad esempio canale “FTP” o altro canale web service), essendo ammesso in questo caso l’invio “collettivo” dei file.
Alla luce delle problematiche emerse , il termine per l’invio dei dati riferiti al primo trimestre 2017 sarà posticipato al 12 giugno 2017, in luogo dell’ordinaria scadenza del 31 maggio , vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre oggetto della comunicazione.
Restano invariate le altre scadenze per il 2017: 18 settembre 2017, per il secondo trimestre (il 16 settembre è un sabato); 30 novembre 2017, per il terzo trimestre; 28 febbraio 2018, per il quarto trimestre.
A regime, poi, la comunicazione seguirà le scadenze del 31 maggio, del 16 settembre, del 30 novembre e del 28/29 febbraio dell’anno successivo sia per i dati delle liquidazioni periodiche; sia per i dati delle fatture emesse e ricevute (quest’ultimo adempimento, per il solo 2017, è su base semestrale).