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Invio comunicazione dati liquidazioni iva

  • di Luigi Mondardini

    Dopo il 12 giugno si può beneficiare del ravvedimento

    Entro il 12 giugno  dovrà essere effettuata la trasmissione dei dati relativi alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, per il primo trimestre 2017.
     
    Qualora, entro il termine odierno, ci si accorgesse di aver trasmesso una comunicazione incompleta o contenente dati errati o inesatti, è possibile procedere a un successivo invio della comunicazione, sostitutiva della precedente .
     
    Per effettuare una comunicazione in precedenza omessa oppure per rettificare una comunicazione incompleta o infedele sono dovute le sanzioni che sono modulate  differentemente a seconda del momento in cui che il soggetto passivo effettua  l’adempimento.
     
    In particolare: entro il termine di 15 giorni dalla scadenza ordinaria (sanzione da 250 a 1.000 euro); successivamente al 16° giorno (sanzione da 500 a 2.000 euro).
     
    In ogni caso si applica la sanzione inferiore se la regolarizzazione avviene sino al 27 giugno 2017;  per le regolarizzazioni effettuate a decorrere dal 28 giugno 2017, si applica la sanzione “piena”.
     
    Il soggetto passivo può comunque avvalersi della procedura di ravvedimento operoso: 
     
    - per le comunicazioni omesse e trasmesse entro il 27 giugno 2017, la sanzione è pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro);
     
    - per le comunicazioni trasmesse dal 28 giugno all’11 settembre 2017 (il 90° giorno coincide con il 10 settembre che è domenica), la sanzione è pari a 55,56 euro (1/9 di 500 euro);
     
    - per le comunicazioni trasmesse entro il 12 giugno 2018 (un anno dal termine per l’adempimento), la sanzione è pari a 62,50 euro (1/8 di 500 euro).  
     
    - Per le violazioni regolarizzate entro due anni dall’omissione, la sanzione è di 71,43 euro (1/7 di 500 euro); per le violazioni regolarizzate oltre il termine di due anni, la sanzione è di 83,33 euro (1/6 di 500 euro); per le regolarizzazioni successive alla constatazione della violazione, la sanzione è pari a 100 euro (1/5 di 500 euro).
     

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