Incremento previsto dal disegno di legge di stabilità per la ritenuta , che raddoppia dal 4% all'8% .
Si tratta della ritenuta che le banche e Poste italiane sono chiamate ad operare (dal 1° luglio 2010) sull'accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni a fronte delle spese sostenute per interventi edilizi ( recupero del patrimonio edilizio , risparmio energetico e bonus mobili); si ricorda che quest'ultimo caso il pagamento può avvenire anche con carte di credito o di debito
La nuova ritenuta si dovrebbe applicare sugli accreditamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2015.
Per effetto dell’incremento della somma trattenuta dalla banca il destinatario dell'accredito riceverà un importo inferiore rispetto al passato.
L'ammontare della ritenuta costituisce un credito , certificato dall'istituto che ha operato il prelievo, che viene scomputato in dichiarazione annuale, non potendo essere utilizzato direttamente in compensazione .
L'utilizzo di questa somma in compensazione può avvenire solo a partire dal 1° giorno del periodo d'imposta successivo ed unicamente nel caso in cui la dichiarazione dei redditi si chiuda a credito. Peraltro, l'eventuale credito emergente da Unico è soggetto all'apposizione del visto di conformità, nell'ipotesi in cui si voglia utilizzare in compensazione orizzontale un importo superiore ai 15mila euro.
La misura fissata in origine del 10% venne abbassata (dal 6 luglio 2011) all'attuale 4%.
La nuova modifica prevista dal Ddl di Stabilità appare quindi in contro tendenza comportando i medesimi problemi che solo tre anni fa si è voluto evitare riducendo l’aliquota.
L’incremento dal 4% all’8% penalizza meno chi - come i professionisti - subirebbe già una ritenuta d'acconto maggiore , dal momento che questa particolare ritenuta sostituisce le altre ; conseguentemente dal 2015 un professionista incasserà meno di una analoga prestazione del 2014, ma comunque di più di quanto avrebbe percepito fatturando prestazioni diverse da quelle agevolate.
Lo stesso discorso non vale per le imprese che fatturano prestazioni d'opera ai condomini, le quali vedranno sostituita una ritenuta (ordinaria) del 4% con una all'8 per cento.
Gli stessi contribuenti nell'attuale regime dei minimi subiscono questa ritenuta, a meno che non rilascino una dichiarazione specifica alla banca o all'ufficio postale presso il quale risultano correntisti .
La circolare 40/E/2010 ha chiarito che la ritenuta deve essere operata sull'importo del bonifico decurtato dell'Iva.