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Interessi di mora al 3.01%

  • di Luigi Mondardini

    Dal 15 maggio interessi di mora in riduzione.

    Dal 15 maggio interessi di mora in riduzione.
     
    L’ articolo 30 del DPR 602/72 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
     
    Con il Provvedimento n.0095624 del 10 maggio 2018 è stato previsto che a decorrere dal 15 maggio 2018, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,01% in ragione annuale. 
     
    Al fine di ottemperare al dettato normativo, è stata di recente interessata la Banca d’Italia, la quale, con nota del 23 marzo 2018, ha stimato al 3,01 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2017 / 31.12.2017.
     
    Pertanto abbiamo:
     
    - saggio interessi di mora fino al 15 maggio 2018: 3,50%
    - saggio interessi di mora fino dal 15 maggio 2018: 3,01%
     

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