i soggetti esclusi e i benefici previsti
Il Il superamento degli studi di settore avverrà quest’anno con il nuovo sistema che si basa sugli ISA, da mettere a punto anno per anno con riferimento a particolari categorie.
Gli indici vengono definiti come indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori con la quale verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti.
Il riscontro della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti affidabili, i quali avranno accesso a benefici premiali.
Sono soggetti esclusi dagli ISA:
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contribuenti che iniziano o cessano l’attività, oppure per i quali sussistono condizioni di non normale svolgimento della stessa;
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contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
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soggetti che usufruiscono del regime forfettario e del regime di vantaggio ex D.L. n. 98/2011, nonché di altri regimi con determinazione forfettaria del reddito;
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soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso indice, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice dell’attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
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enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017;
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organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 117/2017;
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imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017;
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società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate, nonché società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.
In caso di raggiunta “affidabilità fiscale”, il contribuente ha diritto ai seguenti vantaggi:
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esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
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esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
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esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica
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esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (cioè dagli accertamenti analitico – induttivi);
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anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (il termine ordinario attuale, per le ipotesi di dichiarazione infedele, è fissato al 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: il termine per i soggetti “affidabili” passerebbe quindi al quarto anno);
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esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (accertamento sintetico e “redditometrico”), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di 2/3.