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Indicatore sintetici di affidabilità 2019

  • di Luigi Mondardini

    i soggetti esclusi e i benefici previsti

    Il Il superamento degli studi di settore  avverrà quest’anno con il  nuovo sistema che si basa sugli ISA, da mettere a punto anno per anno con riferimento a particolari categorie.

    Gli indici vengono definiti come indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori con la quale verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti.

    Il riscontro della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti affidabili, i quali avranno accesso a benefici premiali.

    Sono soggetti esclusi dagli ISA:

    • contribuenti che iniziano o cessano l’attività, oppure per i quali sussistono condizioni di non normale svolgimento della stessa;
    • contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
    • soggetti che usufruiscono del regime forfettario  e del regime di vantaggio ex D.L. n. 98/2011, nonché di altri regimi con determinazione forfettaria del reddito;
    • soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso indice, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice dell’attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
    • enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017;
    • organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 117/2017;
    • imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017;
    • società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate, nonché società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.

    In caso di raggiunta “affidabilità fiscale”, il contribuente ha diritto ai seguenti vantaggi:

    • esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
    • esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
    • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica 
    • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (cioè dagli accertamenti analitico – induttivi);
    • anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (il termine ordinario attuale, per le ipotesi di dichiarazione infedele, è fissato al 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: il termine per i soggetti “affidabili” passerebbe quindi al quarto anno);
    • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (accertamento sintetico e “redditometrico”), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di 2/3.

     

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