Intervento della Cassazione ( sent. 9657/2017).
Nel testo attuale dell’art. 32 del DPR 600/73, i versamenti bancari non giustificati rappresentano ricavi/compensi non dichiarati per ogni soggetto.
Al contrario nel caso dei prelievi:
- per i possessori di reddito d’impresa, hanno un’operatività limitata, stante il limite, al di sotto del quale la presunzione non sussiste, di 1.000 euro giornalieri, e comunque di 5.000 euro mensili;
- per i possessori di reddito di lavoro autonomo, di contro, i prelievi non hanno mai rilevanza.
I giudici affermano che la presunzione legale relativa non ha ragione di esistere quando il versamento deriva da uno spostamento di somme riferibili allo stesso contribuente accertato, nella misura in cui, si badi bene, il conto corrente da cui proviene l’accredito non sia stato oggetto di controllo.
Il fatto che il versamento provenga da un conto corrente riconducibile al soggetto accertato supera la presunzione; spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare che il tutto deriva da compensi o ricavi occultati.
Per la Cassazione, da un lato, “le suddette operazioni danno luogo a spostamento di ricchezze in capo sempre allo stesso soggetto”, dall’altro, “una volta che il contribuente abbia dimostrato, come nel caso di specie, che i versamenti rilevati sul conto corrente oggetto di verifica provengono da disposizione operata da altro conto corrente al medesimo riconducibile, ma non oggetto di ulteriore verifica, deve ritenersi superata la presunzione posta dalle citate disposizioni in favore dell’amministrazione finanziaria, su cui graverà l’onere di dimostrare che l’importo versato sul primo conto corrente è fiscalmente imponibile”.
In sostanza se il contribuente ha due conti correnti (A e B), e sotto controllo viene assoggettato il solo conto B, il fatto che gli accrediti provengano dal conto A paralizza la presunzione. Diverso, invece, se tutti e due i conti sono oggetto di controllo.