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IMU e TASI: stesso trattamento per abitazioni principali e assimilate

  • di Luigi Mondardini

    Dal 1° gennaio 2016 non sono più assoggettate alla TASI le abitazioni principali e relative pertinenze.

    Fanno eccezione  quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

    Inoltre l’immobile assimilato all’abitazione principale segue lo stesso trattamento delle altre abitazioni principali.

    Quindi, a partire dalla  prima rata dovuta entro il 16 giugno 2016,  IMU e TASI non sono più dovute per le abitazioni principali classificate nelle altre categorie catastali (es. A/2, A/3, A/4).

    Con riferimento alla TASI, non è dovuta:

    -         per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore;

    -         per quella destinata ad abitazione principale dall’occupante (in questo caso resta dovuta solo dal possessore nella misura percentuale stabilita nel regolamento applicabile nell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del Comune, nella misura del 90%).
     

    -         I proprietari o titolari di diritti reali degli immobili “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione principale, invece, continuano a dover pagare sia l’IMU che la TASI (a seconda di quanto stabilito dall’ente locale).

    Il Dipartimento delle Finanze  ha confermato in data  30 maggio 2016, che  si estendono le esenzioni IMU anche alla TASI, per via del fatto che la definizione di abitazione principale è la stessa per entrambi i tributi.


    In pratica, a meno che non si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, IMU e TASI non sono dovute anche per:


    - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (l’assimilazione opera dall’anno 2015 ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011);


    - gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;


    - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008;


    - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;


    - un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

    L’immobile assimilato segue il trattamento delle altre abitazioni principali.

     

    Infine, si ricorda che rimane assimilabile all’abitazione principale a discrezione dei Comuni (ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del DL 201/2011), l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

     

     

     

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