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IMU e TASI (scadenza 18/6) fra sconti ed esenzioni.

  • di Luigi Mondardini

    Non sono dovute sull’abitazione principale appartenente.

    Perché l’immobile sia considerato  “abitazione principale”  occorre  che il possessore abbia fissato in esso “congiuntamente” la dimora abituale e la residenza anagrafica.
     
    Deve peraltro trattarsi di categorie catastali non di lusso (ossia A2, A3, A4, A5, A6 e A7) e relative pertinenze (nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 
     
    Viceversa sono dovute le imposte per le  abitazioni principali appartenenti a categoria catastale di lusso (A/1, A/8 ed A/9). 
     
    In tal caso l’immobile è assoggettato ad IMU e TASI ma con applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro; i due tributi risulteranno dovuti anche sulle pertinenze  ad IMU e TASI con stessa aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale (  nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7).
     
    I casi di assimilazione all’abitazione principale,  indipendentemente dal verificarsi del predetto requisito congiunto di residenza e dimora:
     
    - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 
     
     
    - Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
     
    - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
     
    - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
     
    - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 
     
    - (solo se prevista dalla delibera comunale), l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
     
    - La disciplina IMU, infatti, prevede che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
     
    Il legislatore ha anche previsto ipotesi in cui applicare  riduzioni e sconti rapportate ai mesi dell’anno per i quali si sono verificate tutte le condizioni necessarie previste.
     
    Tra tutte le agevolazioni previste:
     
    - vi  è il caso del comodato gratuito tra genitori e figli dove viene riconosciuto  un abbattimento della base imponibile IMU e TASI nella misura del 50%. Tale agevolazione richiede determinate condizioni e cioè  che :
    - il comodatario utilizzi l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente); 
    - il comodante possieda un solo immobile “abitativo” sul territorio nazionale (salvo che si tratti della sua abitazione principale non di lusso). Non preclude l’agevolazione il possesso di immobili diversi da quello abitativo (quindi terreni, aree fabbricabili, uffici, ecc.); 
    - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; 
    - l’immobile oggetto del comodato sia di categoria non di lusso (cat. A2, A3, A4, A5, A6 e A7); 
    - il comodato (scritto o verbale) sia registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
     
    Il legislatore riconosce inoltre  l’abbattimento del 50% della base imponibile IMU e TASI anche nel caso di  immobile dichiarato inagibile/inabitabile; immobile dichiarato di interesse storico/artistico.
     
    Nel primo caso, l'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (il comune provvederà poi alla verifica). 
    Lo sconto previsto per l’immobile dichiarato di interesse storico/artistico è cumulabile con lo sconto previsto per immobili in comodato tra genitori e figli. 
     
    Infine, per l’immobile che risulta locato a canone concordato è previsto uno sconto IMU e TASI del 25% (cumulabile con l’agevolazione prevista per immobili di interesse storico/artistico). 
     
    Ad ogni modo, i comuni, nel regolamento/delibera comunale possono prevedere ulteriori sconti/riduzioni d’imposta (se ne consiglia, dunque, la consultazione). 
     
     
     

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