Possibile in caso di omesso o insufficiente versamento Imu o Tasi.
Tale istituto è stato rimodulato a seguito della legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014).
In particolare si ricorda che continua ad applicarsi la causa ostativa relativa alla presenza di un eventuale controllo fiscale .
In generale, l’articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997 dispone che:
- il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
Le sanzioni così previste sono applicabili anche ai casi di omesso o insufficiente versamento di Imu/Tasi.
In ogni caso per sanare le eventuali violazioni, è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, nel qual caso sono applicabili le relative riduzioni.
In particolare:
-la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso avviene entro 30 giorni dalla commissione della violazione;
-se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo.
In sostanza si rileva che il ravvedimento comporterà l’applicazione delle seguenti sanzioni ridotte:
- all’ 1,5% ( 1/10 del 15%) dal 15° al 30° giorno di ritardo;
- 1,6667% ( 1/9 del 15%) dal 31° al 90° giorno di ritardo;
- 3,75% (1/8 del 30%) dal 91° giorno fini alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale la violazione è stata commessa.
Oltre al tributo ed alla sanzione ridotta devono essere corrisposti gli interessi legali con maturazione per ogni giorno di ritardo al tasso legale dello 0,1% annuo (dall’1/1/2017).