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Imu e Tasi , per l’omessa dichiarazione ravvedimento entro il 30 luglio

  • di Luigi Mondardini

    Sanzione ridotta del 5% in caso di omessa presentazione della Dichiarazione Imu Tasi 2016 .

    L’omessa dichiarazione  è punita con una sanzione pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00. 
     
    La sanzione è ridotta della metà in caso di presentazione entro 30 giorni dalla scadenza (entro il 30 luglio 2016) ( ravvedimento breve) , quindi versando la sanzione ridotta ad un 1/10 della metà del minimo (pari al 5%) o entro il 90° giorno successivo alla scadenza pagando la sanzione ridotta ad un 1/10 del minimo (pari al 10%), se è dovuta imposta.
     
    Se non è dovuta imposta, la sanzione è calcolata sulla base della sanzione minima di € 50,00.
    Per quanto riguarda la dichiarazione IMU:
     
    - l’obbligo di presentazione sorge  nei casi in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio oppure ci sono state delle specifiche variazioni ai fini della determinazione dei tributi. 
     
    - La dichiarazione va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e ha effetto anche per gli anni successivi a patto che non si verifichino variazioni tali da determinare un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
     
    La mancata presentazione della dichiarazione IMU/TASI nei termini, ovvero la  presentazione di una dichiarazione infedele IMU/TASI , è  sanabile  presentando:
     
    - una dichiarazione tardiva, ovvero rettificativa
     
    - effettuando contestualmente il versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.
     
    Sulla dichiarazione  deve essere riportata l'annotazione che viene presentata a seguito di ravvedimento operoso per omessa presentazione di dichiarazione; alla dichiarazione deve inoltre essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma dovuta a titolo di sanzione.
     

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