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Imprese minori: la cassa sostituisce la competenza

  • di Luigi Mondardini

    Dal 1° gennaio 2017, semplificati con il nuovo regime.

    La legge di bilancio per il 2017 ha modificato la disciplina relativa alla determinazione del reddito imponibile (ai fini Irpef e Irap) delle imprese in regime di contabilità semplificata.
     
    Le disposizioni interessate dalle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 sono l’articolo 66 del Tuir, che disciplina la determinazione del reddito imponibile delle imprese minori, e l’articolo 18 del Dpr 600/1973 che, appunto, disciplina il regime di contabilità semplificata.
     
    A partire dal 1° gennaio, si passa dal criterio di competenza al criterio di cassa.
     
    I soggetti interessati dalla modifica normativa sono le imprese in regime di contabilità semplificata (imprese minori); in pratica le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e quelle a esse equiparate, nonché le persone fisiche che esercitano imprese commerciali.
     
    Rientrano tra i  soggetti suindicati coloro che in un anno intero abbiano percepito ricavi non superiori a 400mila euro (per le imprese di servizi) o a 700mila euro (per le imprese aventi a oggetto altre attività).
     
    Ai fini del calcolo dei limiti suddetti, per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente e, in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
     
    È fatta comunque salva la possibilità di optare per la tenuta della contabilità in via ordinaria.
     
    A partire dal 1° gennaio 2017, dunque, il criterio di cassa diventa “naturale” per le imprese minori in contabilità semplificata, applicandosi obbligatoriamente sia a quelle già in attività sia a quelle che la inizieranno nel corso del 2017.
     
    L’applicazione del principio di cassa (  già previsto per i titolari di reddito di lavoro autonomo) comporta la rilevanza della manifestazione finanziaria dei ricavi percepiti e delle spese sostenute dalle imprese, a prescindere dalla competenza economica.
     
    Il  reddito d’impresa dei soggetti in regime di contabilità semplificata è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi (dividendi e interessi) percepiti nel periodo d’imposta e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo nell’esercizio dell’attività d’impresa.
     
    Questa differenza, che si ottiene  sottraendo ai ricavi incassati i costi sostenuti, poi:
     
    - aumentata: del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (articolo 57, Tuir), dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa  delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 del Tuir e delle sopravvenienze attive (articolo 88, Tuir); 
    - diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive (articolo 101, Tuir).
     
    Ai fini della determinazione del reddito imponibile, viene confermata la possibilità di dedurre: 
    - le quote di ammortamento (a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili); le perdite di beni strumentali, le perdite su crediti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza (a condizione che siano iscritti negli appositi registri).
     
     
    Continuano, inoltre, a trovare applicazione le deduzioni forfetarie delle spese non documentate a favore di soggetti che esercitano determinate attività (intermediari e rappresentati di commercio, esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di prestazioni alberghiere, imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi (articolo 66, commi 4 e 5, Tuir).
     
    Per effetto della nuova disciplina ai fini della determinazione del reddito d’impresa dei soggetti in contabilità semplificata, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali. 
     
    Tuttavia, è prevista un’eccezione per il primo anno di adozione del regime di cassa: in tal caso, infatti, il reddito determinato per cassa deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.
     
     
    Inoltre, per evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
     
     
    È previsto, infine, che il criterio di cassa trovi applicazione, per i contribuenti in contabilità semplificata, anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
     
     
     
     
     
     

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