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Imprese minori: dalla competenza alla cassa

  • di Luigi Mondardini

    La Legge di Bilancio 2017, ha introdotto un nuovo regime di tassazione.

    Infatti per la determinazione dei redditi delle imprese minori, si passa dal principio di competenza,  a quello di cassa.
     
    Le imprese minori, che applicano il regime di contabilità semplificata, determinano quindi l’imponibile come differenza tra :
     
    - l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa. 
     
    Si ricorda che nel  computo dell’imponibile vanno  compresi :
     
    - il valore dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore
    - i proventi immobiliari
    - le plusvalenze e le sopravvenienze attive nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive. 
     
    Viceversa non rilevano più  le esistenze iniziali e le rimanenze finali. 
     
    Secondo il  criterio di “cassa”  conta  il momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa. 
     
    Ciò comporta la necessità di dover dettagliare con maggiore precisione le annotazioni e le integrazioni da effettuare nei registri .
     
    Sono possibili tre metodi alternativi di registrazione: 
     
    a) tenuta di un registro cronologico dei ricavi percepiti e in un diverso registro, sempre cronologico, delle spese sostenute, con annotazioni dei componenti positivi e negativi fuori campo Iva da annotare entro il termine di presentazione della dichiarazione;
     
    b) registri IVA, in sostituzione dei registri di cui al punto precedente , debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In detti registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono;
     
    c) con opzione vincolante per almeno un triennio, utilizzo dei registri IVA, operando la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso e pagamento.
     
    Il passaggio da un regime all’altro inevitabilmente comporta l’adozione di alcuni “aggiustamenti”; in particolare: 
     
    - il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le nuove regole (dal 2017), deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio di competenza; 
     
    - i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nelle determinazione degli anni successivi.
     
    Così ad esempio , per costi di competenza 2016, non assume rilevanza il fatto che la registrazione delle fatture avvenga nel 2017.
     
     
     
     
     
     
     

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