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Impresa tra conviventi

  • di Luigi Mondardini

    Ris. Agenzia delle Entrate 26.10.2017 n. 134

    Con la ris. 26.10.2017 n. 134, l’Agenzia delle Entrate estende i principi generali previsti dall’art. 5 co. 4 del TUIR per l’impresa familiare anche al reddito spettante al convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell’impresa del convivente.
    Il regime dell’impresa familiare è regolato dall’art. 5 co. 4 del TUIR, recante la disciplina fiscale dei redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis c.c.
     
    La citata norma stabilisce che tali redditi siano imputati, limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
     
    Anche se l’art. 5 co. 4 del TUIR richiama  solo l’art. 230-bis c.c. e non anche l’art. 230-ter, inserito dalla L. 20.5.2016 n. 76 (che reca la specifica disciplina dei diritti spettanti al convivente che partecipa all’impresa dell’altro convivente), il riferimento alla “partecipazione agli utili dell’impresa familiare” spettanti al convivente contenuto nell’art. 230-ter consente di applicare anche a questa fattispecie i principi generali che hanno portato alla collocazione dell’impresa familiare all’interno dell’art. 5 del TUIR.
     
    Pertanto, il reddito spettante alla convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell’impresa del convivente, è a lei imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione.
     

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