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Imposta di registro: conta la sostanza al di là della forma

  • di Luigi Mondardini

    Rilevano gli effetti giuridici in quanto costitutivi, traslativi, dichiarativi, prescindendo dai contratti che li producono

    La rettifica del Registro si può fondare sugli effetti sostanziali dell’atto a prescindere dalla forma utilizzata.
    Lo ribadisce la Corte di cassazione, con la sentenza n. 21770 del 15 ottobre 2014,  secondo il quale il conferimento in società di un bene immobile, gravato da finanziamento ipotecario, e la successiva cessione delle quote dei conferenti a terzi sono negozi collegati, che devono essere considerati come produttivi di un unico effetto giuridico rilevante ai fini dell’articolo 20 del Tur (Dpr 131/1986).
     
    La controversia trae origine da avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione a un atto di cessione di quote di una società di persone costituita con conferimenti, riqualificato come compravendita d’azienda, ai sensi dell’articolo 20 del Dpr 131/1986.
     
    I giudici supremi, richiamando pregressa e consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, hanno rigettato il ricorso dei contribuenti, affermando che la disposizione antielusiva di cui all’articolo 20 del Dpr 131/1986 “vincola l’interprete a privilegiare, nell’individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma, cioè il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche in maniera frazionata, in uno o più atti”.
     
    Ne è derivata la legittimità della pretesa tributaria che, con riguardo agli effetti giuridici sottesi, ha riqualificato in termini di cessione d’azienda, con applicazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, l’intera operazione negoziale attuata mediante la cessione a terzi di quote di una società di persone, costituita appena un mese prima, mediante conferimento d’azienda e immobili gravati da passività.
     
    Ai sensi dell’articolo 20 del Dpr 131/1986, l’imposta di registro “è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.
     
    L’articolo 20, invero, non è solo una norma interpretativa degli atti registrati, ma una disposizione volta a identificare l’elemento strutturale del rapporto giuridico tributario, che “è dato dall’oggetto e che viene fatto coincidere con gli effetti giuridici indicativi della capacità contributiva dei soggetti che li compiono”.
     
    E’ irrilevante  la specie dell’atto registrato (compravendita, permuta, mutuo, e così via), cioè la fonte di produzione degli effetti giuridici, i quali sono, invece, considerati rilevanti in sé, secondo la loro natura di specie, cioè in quanto costitutivi, traslativi, dichiarativi, prescindendo, in buona misura, dagli atti che li producono.
     
    L’assunzione, non degli atti registrati, ma dei loro effetti giuridici come oggetto dell’imposta di registro, altresì, non lede l’autonomia privata, restando i soggetti liberi di conseguire un dato mutamento dei loro patrimoni giuridici scegliendo nella gamma dei poteri negoziali, messi a loro disposizione dall’ordinamento, quelli che ritengono più opportuno esercitare.
     
    In particolare, nelle ipotesi di frazionamento negoziale, caratterizzante il caso di specie, la pluralità degli atti che vengono compiuti per realizzare uno di quegli effetti che la legge considera rilevante, quale, ad esempio, l’effetto traslativo della proprietà di un bene immobile, non priva di rilevanza il risultato di quell’“unitas multiplex” che è data dall’insieme dei negozi collegati strutturalmente, per identità dei soggetti e dell’oggetto, e, funzionalmente, per il contributo parziale e strumentale che ciascuno dei negozi, che pure si succedono nel tempo, dà alla formazione progressiva di un’unica fattispecie identificabile attraverso un determinato effetto giuridico finale.
     
    Nel caso di specie, pertanto, se un soggetto adotta un atto di conferimento in società di un immobile gravato da finanziamento ipotecario e poi il conferente stesso cede a terzi le quote acquisite con il conferimento, i due comportamenti realizzano effetti parziali che, seppure autonomi dal punto di vista civilistico, secondo la legge sull’imposta di registro sono meramente strumentali rispetto all’effetto giuridico finale prodotto dall’intera fattispecie complessa e costituito dal trasferimento dell’immobile alla società.
     
    I due negozi, perciò, vanno considerati, dal punto di vista della speciale legge dell’imposta di registro, come un fenomeno unitario, non solo per l’interpretazione che si deve dare dell’articolo 20 del Dpr 131/1986, visto in connessione con le altre disposizioni dello stesso atto normativo (articolo 1, articolo 21 e Tariffa), ma anche perché tale interpretazione è l’unica conforme al principio costituzionale di capacità contributiva ex articolo 53, comma 1, della Costituzione, in quanto tiene conto della potenza economica effettiva espressa dai soggetti con i loro atti formalmente separati, ma funzionalmente connessi, dal punto di vista tributario, in maniera inscindibile.
     
    La Corte suprema, in aggiunta, ha evidenziato che la regola interpretativa di cui all’articolo 20 prescinde dalla necessaria sussistenza di un intento elusivo delle parti e, pertanto, l’accertamento della pretesa abusività del comportamento delle parti medesime, realizzatosi attraverso il succitato ricorso a più negozi tra loro collegati, non costituisce fatto decisivo per il giudizio, riguardo al quale i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione.
     
    Su tali premesse, i giudici di legittimità hanno decretato il rigetto del ricorso proposto dai contribuenti, condannandoli altresì alle spese del giudizio. 
     

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