Riviste dal 2019 le modalità di versamento.
Si tratta dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47.
In particolare è disposto che dall’1.1.2019 il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo.
Il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24.
Ora l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile nell’area riservata della Sezione “Fatture e corrispettivi” l’importo dell’imposta di bollo dovuta per le fatture del primo trimestre da versare entro il prossimo 23.4.2019 ed ha istituito i codici tributo per il versamento con il mod. F24.
In particolare è previsto che:
-
l’imposta di bollo di € 2 riguarda le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi” di importo superiore a € 77,47 “senza” IVA.
-
versamento va effettuato, con riferimento alle fatture elettroniche di ciascun trimestre, entro il giorno 20 del mese successivo ( Primo trimestre 2019 23.4.2019 )
A tal fine è previsto che, sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica, nell’area riservata del proprio sito Internet, l’ammontare dovuto, mette a disposizione il mod. F24 precompilato, qualora il contribuente scelga di effettuare il versamento con tale modalità in luogo dell’addebito diretto sul c/c bancario o postale.
In attuazione di tali previsioni, l’Agenzia delle Entrate il 10.4.2019, ha attivato nell’area riservata della Sezione “Fatture e corrispettivi”, la nuova funzione “Pagamento imposta di bollo” e con la Risoluzione 9.4.2019, n. 42/E ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo con il mod. F24.