Dall’1.1.2014 l’imposizione indiretta (registro, ipotecaria e catastale) relativa agli atti di trasferimento immobiliare ha subito sostanziali modifiche.
In sintesi : la misura fissa dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali è passata da € 168 a € 200; ’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa” è passata dal 3% al 2%, quella relativa agli altri trasferimenti immobiliari è fissata al 9% (in luogo delle previgenti aliquote variabili dall’1% al 15% ovvero dell’imposta fissa di € 168).
Per i trasferimenti soggetti alle nuove aliquote le imposte ipocatastali sono dovute nella misura ridotta di € 50; sono state soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni previste in passato per gli atti in esame, ad esclusione dell’agevolazione a favore della piccola proprietà contadina.
Relativamente alla permuta la base imponibile dell’imposta di registro è rappresentata dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta; le imposte ipotecaria e catastale sono dovute, una sola volta, nella misura fissa di € 50 ciascuna (in precedenza dovevano essere determinate in misura proporzionale); infine non sono dovute l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali anche con riferimento alle formalità conseguenti all’atto di permuta.
Quando la permuta ha per oggetto beni immobili , per i individuare il regime di imposizione indiretta applicabile, è necessario distinguere a seconda che un trasferimento sia soggetto ad IVA e l’altro ad imposta di registro;oppure entrambi i trasferimenti sono soggetti ad IVA.
a) nel caso in cui venga permutato un immobile il cui trasferimento è soggetto ad IVA con un immobile il cui trasferimento è soggetto all’imposta di registro,quest’ultima è applicabile sulla cessione non soggetta ad IVA.
Di conseguenza per la cessione non soggetta ad IVA l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di € 50 ciascuna.
Per la cessione imponibile IVA ,l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di € 200 e le imposte ipotecaria e catastale nelle misure previste a seconda della tipologia di immobile (€ 200 ciascuna ovvero, per gli immobili strumentali, rispettivamente 3% e 1%). In tal caso è inoltre dovuta l’imposta di bollo; sono dovute, per le formalità conseguenti all’atto, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali, salvo il caso in cui le stesse si riferiscano ad un immobile assoggettato ad imposta di registro proporzionale (2%, 9% o 12%) di cui all’art. 1 della Tariffa, per il quale, come accennato, opera l’esenzione.
b) Qualora la permuta abbia ad oggetto immobili i cui trasferimenti sono entrambi soggetti ad IVA,fermo restando che le cessioni effettuate in corrispettivo di altre cessioni vanno considerate distinte operazioni, tra loro indipendenti, per le quali l’IVA è determinata sul valore normale dei beni trasferiti, sono dovute l’imposta di registro nella misura fissa di € 200; le imposte ipotecarie nella misura di € 200 (ovvero, per gli immobili strumentali, pari al 3% per ciascun immobile); le imposte catastali nella misura di € 200 (ovvero, per gli immobili strumentali, pari all’1% per ciascun immobile).
In tal caso, inoltre: è dovuta l’imposta di bollo, pari, generalmente, a € 230; sono dovute, per le formalità conseguenti all’atto, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali.