Per le omissioni commesse prima del 22.10.2015 prevista la formula assolutoria.
Lo dice la Cassazione con la sentenza n. 10964 del 16.3.2016 , precisando che per le condotte di omesso versamento dell’IVA poste in essere ante 22.10.2015 (data di entrata in vigore del DLgs. 158/2015 di revisione del sistema penale tributario), ma di importo inferiore alla nuova soglia di rilevanza penale (250.000 euro per ciascun periodo imposta), il giudice penale deve dichiarare il non doversi procedere.
Ciò sul presupposto “perché il fatto non sussiste” e non invece “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.
Si tratta di una distinzione rilevante e più benevole nei confronti del contribuente, che vedrà preclusa ogni possibile rilevanza in sede diversa da quella penale del suo inadempimento.
La formula alternativa del “fatto non più previsto dalla legge come reato” , invece, lascerebbe in alcuni casi aperta la porta del recupero civilistico, e comunque presupporrebbe la mancanza di una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato.
La Suprema Corte interviene anche in ordine alla fattispecie di omissione contributiva e previdenziale (di cui all’art. 2 co. 1-bis del DL 463/1983).
Tale reato è stato oggetto di parziale depenalizzazione ad opera del DLgs. 8/2016, applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui.
Rispetto ad esso viene precisato che la declaratoria di prescrizione del reato dispensa il giudice dalla trasmissione degli atti all’autorità amministrativa per l’applicazione delle relative sanzioni ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 8/2016.