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Impianti fotovoltaici: ammortamento al 9%

  • di Luigi Mondardini

    Circolare: vanno considerati beni mobili

    La circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 fornisce  una serie di  chiarimenti in relazione al super ammortamento e agli iper ammortamenti, anche con riferimento a quelli relativi agli impianti fotovoltaici ed eolici.
     
    Gli impianti fotovoltaici ed eolici sono ammortizzabili applicando il coefficiente del 9%.
     
    In particolare viene chiarito quale sia il trattamento fiscale dei costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche , prevedendosi:
     
    - per i costi relativi alla  componente immobiliare della centrale, iscritti alla voce “Fabbricati” l’ ammortamento civilistico con aliquota del 4%;
     
    - per i costi riguardanti la componente impiantistica della centrale, iscritti alla voce “Impianti e Macchinari” , ammortamento civilistico con aliquota del 9%.
     
     
    Riepilogando, si segnala che, ai fini dell’ammortamento, le componenti immobiliari devono essere ammortizzate con il coefficiente del 4%, mentre quelle impiantistiche saranno soggette alla percentuale del 9%. 
     
    Ne deriva pertanto che, essendo il coefficiente di ammortamento superiore alla soglia minima del 6,5%, gli investimenti per l’acquisto di impianti fotovoltaici possono usufruire delle agevolazioni del superammortamento.
     

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