Circolare: vanno considerati beni mobili
La circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 fornisce una serie di chiarimenti in relazione al super ammortamento e agli iper ammortamenti, anche con riferimento a quelli relativi agli impianti fotovoltaici ed eolici.
Gli impianti fotovoltaici ed eolici sono ammortizzabili applicando il coefficiente del 9%.
In particolare viene chiarito quale sia il trattamento fiscale dei costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche , prevedendosi:
- per i costi relativi alla componente immobiliare della centrale, iscritti alla voce “Fabbricati” l’ ammortamento civilistico con aliquota del 4%;
- per i costi riguardanti la componente impiantistica della centrale, iscritti alla voce “Impianti e Macchinari” , ammortamento civilistico con aliquota del 9%.
Riepilogando, si segnala che, ai fini dell’ammortamento, le componenti immobiliari devono essere ammortizzate con il coefficiente del 4%, mentre quelle impiantistiche saranno soggette alla percentuale del 9%.
Ne deriva pertanto che, essendo il coefficiente di ammortamento superiore alla soglia minima del 6,5%, gli investimenti per l’acquisto di impianti fotovoltaici possono usufruire delle agevolazioni del superammortamento.