>

Immobili in comodato: IMU al 50% a precise condizioni

  • di Luigi Mondardini

    Possibile beneficiare della riduzione della base imponibile Imu del 50% .

    A condizione che:

    -      Si tratti  di  immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e  che li  utilizzano come abitazione principale. 

    -      Gli immobili non appartengano   alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

    -      Si  proceda  alla registrazione dei contratti entro il prossimo 5 febbraio, per i contratti stipulati  in forma scritta o entro il 1° marzo per i contratti in forma orale.

    Nessun abbattimento, invece, è previsto, per l’imposta di registro e di bollo. 

    Le condizioni previste per poter accedere al beneficio  sono la registrazione del contratto e che il  comodante possieda  un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

    E’ stato chiarito che il possesso di altri immobili ad uso diverso dall’abitativo, come terreni o negozi, non impedisce di ottenere l’agevolazione.

    Il comodatario deve risiedere nell’immobile ottenuto in comodato e dimorarvi abitualmente ed il fabbricato concesso in comodato non deve essere “di lusso” (A/1 – A/8 o A/9).  

    Il beneficio  si estende anche alla Tasi, in considerazione del fatto che la base imponibile  è  la medesima di quella prevista ai fini Imu.

     
    Per i contratti di comodato ai fini del termine di registrazione è previsto che:

    -      Per quelli in forma scritta, si ritiene sempre necessaria la registrazione in termine fisso entro 20 giorni dalla data dell’atto, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, oltre all’imposta di bollo  di 16 euro (ogni 100 righe). Per poter considerare l’immobile soggetto all’agevolazione in commento sin dal mese di gennaio il contratto di comodato dovrà essere stipulato almeno entro il 16 gennaio , solo in questo modo, infatti, decorrerebbero i 15 giorni del mese utili per poter computare il mese per intero.

    -      In pratica per  beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile Imu e Tasi sin dal 1° gennaio 2016 occorre: a) aver stipulato il contratto di comodato in forma scritta entro il 16 gennaio; b) averlo registrato entro il 5 febbraio (ovvero entro 20 giorni dal 16 gennaio).

    -      La registrazione del contratto in forma verbale debba essere effettuata entro il prossimo 1° marzo 2016. 


     

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link