Inserita la disciplina in un unico articolo.
Per evitare l’aumento del contenzioso e rendere più agevole aderire agli istituti definitori della pretesa impositiva , con effetto dal 22 ottobre 2015, è stato introdotto l’articolo 15 - ter nel decreto sulla riscossione, Dpr 602/1973, dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Detto articolo è applicabile agli atti di adesione, agli avvisi di accertamento o agli avvisi di rettifica e liquidazione definiti per acquiescenza, alle conciliazioni giudiziali, agli accordi di mediazione, cioè agli istituti definitori, compresa la chiusura delle liti pendenti.
Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, nella circolare 17/E del 29 aprile 2016, la disciplina del lieve inadempimento ricorre ogni volta si verificano ritardi di breve durata, o errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute che non comportano per il contribuente la perdita dei benefici e quindi, a seconda dei casi, non precludono il perfezionamento degli istituti definitori né determinano la decadenza dalla rateazione.
In particolare:
- per “tempestività del versamento”, si deve intendere che il versamento della prima rata è fatto con ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento, o se una delle rate diverse dalla prima è versata entro il termine di pagamento della rata successiva.
- Per “entità del versamento”, si fa riferimento ad versamento di una delle rate diverse dalla prima in misura carente, per una frazione tuttavia non superiore al 3% e comunque per un importo non superiore a diecimila euro; in tal caso si configura un’ipotesi di lieve inadempimento.