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Il trattamento fiscale del riporto delle perdite

  • di Luigi Mondardini

    Riferimenti: l’articolo 84 del Tuir e la circolare 53/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate.

    Non sussistono limiti temporali e di importo , al riporto delle perdite prodotte dall’azienda nei primi tre periodi di imposta, dove per  primi tre esercizi si parte  dalla costituzione  e ove  le perdite si riferiscano ad una attività produttiva nuova.
     
    Viceversa le perdite prodotte oltre tale termine possono essere scomputate senza limiti temporali negli esercizi futuri, ma con il limite quantitativo dell’80% del reddito imponibile prodotto nell’esercizio in cui l’abbattimento viene eseguito. 
     
    In caso di coesistenza di perdite prodotte nei primi tre esercizi e successivamente non esiste un ordine di utilizzo.
    L’azienda ha facoltà di utilizzare preventivamente le perdite maturate dopo il decorso del primo triennio.
     
    È invece fatto obbligo al contribuente che ha prodotto un reddito di utilizzare completamente il corrispettivo ammontare di perdite nella misura dell’80% ai fini dell’abbattimento, non potendo l’azienda sceglierne l’utilizzo solo parziale.
     
    In altri termini non è possibile scegliere di abbattere solo in parte il reddito prodotto con le perdite e pagare quindi una parte di imposte.
     
    L’unica eccezione è rappresentata dallo scomputo di crediti e ritenute: in tal caso l’azienda può scegliere di abbattere il proprio utile fino a concorrenza di crediti compensabili e ritenute scomputabili.
     
    In base all’articolo 84 del Tuir   il riporto delle perdite prodotte successivamente ai primi tre esercizi non è consentito se: 
     
    - si  verifica il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite; 
    - si modifichi l’attività principale esercitata dall’azienda e a cui le perdite facevano riferimento.
     
    Tali limitazioni non si applicano nel caso in cui la società che trasferisce le partecipazioni abbia avuto nei due esercizi precedenti a quello del trasferimento dipendenti mai inferiori a 10 e nel nel periodo che precede il trasferimento il conto economico della società che effettua la cessione presenti ricavi delle vendite e prestazioni, salari e stipendi e oneri sociali superiori al 40% della media delle stesse voci nei due esercizi precedenti.
     

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