Calcolo modificato in relazione alle novità in tema di principi contabili e TUIR.
Per i soggetti IRES che svolgono attività industriale o commerciale, l’art. 96 comma 1 del TUIR dispone che l’ammontare degli interessi passivi che eccede in ciascun periodo di imposta quello degli interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).
Il ROL è dato dalla “ differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2425 del codice civile (...) così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i dati da assumere sono esclusivamente quelli civilistici, e sono quindi irrilevanti le riprese fiscali.
Sono esclusi dalla determinazione del ROL gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, di cui alla lett. B) n. 10 voci a) e b) dello schema di Conto economico ed i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’azienda o rami di azienda.
Con le novità introdotte dai nuovi principi contabili approvati dall’OIC è stata eliminata l’area straordinaria del Conto economico a partire dal 1° gennaio 2016.
In particolare, gli OIC 2016 prevedono ora la classificazione di gran parte degli importi accolti in passato nelle voci E20 ed E21 nel valore e nei costi della produzione.
Riguardo alle limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi, quindi, i componenti iscritti in passato nell’area straordinaria dovranno essere considerati ai fini della quantificazione del ROL a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (dal 2016 per i soggetti “solari”).
Restano esclusi dal calcolo del ROL i soli “componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”.
Anche l’imputazione dell’intero importo dei costi di ricerca e pubblicità a Conto economico nell’esercizio di sostenimento secondo il dettato dei nuovi principi contabili potrebbe avere un’indiretta conseguenza sulla determinazione del ROL di cui all’art. 96 del TUIR.