La circ. 37/2015 dell’Agenzia ha aggiunto il nesso «funzionale» .
La disciplina del reverse charge in edilizia riguarda le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” (art. 17 comma 6 lett. a-ter del DPR 633/72).
Si tratta di una normativa caratterizzata da svariati dubbi di tipo applicativo per la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti in materia con la circolare n. 37/2015.
Associando le prime indicazioni , di cui alla circolare n. 14/2015, con quelle più recente ( n. 37/2015) , emerge un quadro del reverse charge nel settore edile (lett. a-ter) caratterizzato da una serie di condizioni applicative.
Partendo dagli aspetti generali che qualificano il meccanismo dell’inversione contabile vale a dire:
- committente soggetto passivo d’imposta,
- imponibilità dell’operazione
- qualificazione dell’operazione come “prestazione di servizi” ,
rientrano nell’ambito di applicazione del reverse charge le operazioni che presentano i seguenti requisiti:
- il requisito oggettivo: le prestazioni devono rientrare fra quelle previste nei codici ATECO indicati nella circolare n. 14/2015 dell’Agenzia delle Entrate;
- la connessione “fisica” con l’edificio: il bene oggetto dell’intervento deve costituire “parte integrante” dell’edificio;
- il nesso “funzionale” con l’edificio: per le prestazioni relative ad impianti, rileva la funzionalità dell’impianto rispetto all’edificio.
I primi due criteri venivano già esplicitati nella circolare n. 14/2015; , il criterio del nesso “funzionale” dell’impianto nei confronti all’edificio è stato introdotto nella circolare n. 37/2015 dell’Agenzia delle Entrate.
Se la indicazione di tali criteri può rappresentare un valido aiuto applicativo, tuttavia non sono stati risolti tutti i dubbi interpretativi.
Per esempio occorrerebbe sapere se i requisiti suindicati debbano sussistere congiuntamente o se vi sia una scala gerarchica di uno sugli altri.
Il rispetto dei codici ATECO costituisce certamente la condizione base per l’applicazione del reverse charge nel settore edile.
Va peraltro evidenziato che il criterio dei codici ATECO non vale in chiave letterale ma risente di ulteriori indicazioni dell’Agenzia delle Entrate che, interrogato l’ISTAT, ha ricompreso tutte le manutenzioni e riparazioni, anche qualora non espressamente menzionate.
Ulteriori criticità riguardano la possibilità di utilizzare gli altri due requisiti che si traggono dalle indicazioni dell’Agenzia , quello della connessione “fisica” e del nesso “funzionale” del bene oggetto dell’intervento rispetto all’edificio.
La connessione “fisica” del bene oggetto dell’intervento rispetto all’edificio dovrebbe costituire un requisito indispensabile; la circolare precisa che sono ricompresi nel reverse charge tutti gli elementi estranei all’edificio laddove “costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso”.
Da ciò ne deriva che il meccanismo del reverse charge non si applica alle prestazioni “relative a beni mobili di ogni tipo”.
Peraltro nella circolare n. 37/2015 vengono attratte all’edificio e, quindi, nell’ambito di applicazione del reverse charge, anche le prestazioni su beni che non fanno parte dell’edificio medesimo.
Si pensi al caso degli impianti fotovoltaici ubicati “a terra”, al di fuori del fabbricato.Essi dovrebbero assumere la qualifica di “beni mobili” ( alla luce dei criteri dell’art. 13-ter del Regolamento Ue 282/2011) .
Inoltre l’esclusione da reverse charge per gli impianti fotovoltaici oggetto di classificazione catastale non pare seguire né il criterio del nesso “fisico” con l’edificio né quello del nesso “funzionale” ; infatti entrambe le connessioni potrebbero sussistere anche in presenza di accatastamento dell’impianto.
Altri chiarimenti della circolare n. 37/2015 sono senz’altro coerenti con la disciplina, in merito alla “funzionalità” dell’impianto rispetto all’edificio:
- se l’intervento su un impianto è funzionale all’edificio, si applica il reverse charge non rilevando il fatto che l’impianto sia ubicato all’esterno dell’edificio stesso;
- se l’intervento su un impianto (integrato “fisicamente” con l’edificio) non ha come finalità il funzionamento dell’edificio, bensì di un’attività industriale, non si applica il meccanismo del reverse charge.