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Il reddito minimo delle società di comodo non esclude alcune agevolazioni

  • di Luigi Mondardini

    Dal reddito minimo è infatti possibile portare in diminuzione alcune agevolazioni.

    Sono considerate società di comodo, quelle che :

    -         non hanno  superato il test di operatività dei ricavi

    -         sono in perdita sistematica

    Questa condizione impone alla società di essere soggetta ad un “reddito minimo” calcolato applicando i coefficienti previsti al valore dei beni del periodo d’imposta;  tuttavia , in sede di UNICO , possono trovare applicazione  alcune agevolazioni con l’effetto di ridurre l’imponibile.

    Le agevolazioni fiscali a cui si fa riferimento, per il 2015 sono le seguenti:

    -         la rateizzazione delle plusvalenze.

    Le plusvalenze relative alla cessione di ben strumentali, di cui all’articolo 86 del TUIR,  possono essere oggetto di rateizzazione in cinque periodi d’imposta purché  derivanti da beni posseduti da almeno tre anni.  

    Secondo quanto precisato nella risoluzione n. 68/E/2013, anche il reddito imponibile minimo deve tener conto dell’eventuale rateizzazione delle plusvalenze di cui all’articolo 86 del TUIR, con conseguente riduzione del reddito imponibile minimo dei 4/5 della plusvalenza nell’esercizio in cui la stessa è realizzata, e successivo incremento di un 1/5 nei quattro periodi d’imposta successivi.

     

    -         l’ACE, che consiste nella possibilità di detassare il 4,5% dell’ammontare corrispondente agli incrementi patrimoniali netti realizzati successivamente al 31 dicembre 2010 per i soggetti Ires, ed il 4,5% del patrimonio netto contabile per i soggetti Irpef;

     

    -         i proventi esenti, i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva ; essi non concorrono a formare il reddito (ad esempio, il 95% delle plusvalenze esenti ai sensi dell’articolo 87 del TUIR ed il 95% dei dividendi percepiti dai soggetti Ires ai sensi dell’articolo 89 del TUIR);

     

    -         Il super ammortamento  riconosciuto per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi acquisiti nel periodo che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015.

    Tale agevolazione viene fruita per le società operative tramite una variazione in diminuzione nel quadro RF  pari al 40% della quota di ammortamento (o di  quota capitale del canone di leasing).

    Allo stesso modo anche le società di comodo possono fruire della medesima agevolazione indicando l’importo spettante in diminuzione del reddito imponibile minimo indicato .

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