Violazioni dichiarative che incidono sull’imposta dovuta.
Nel caso di dichiarazione infedele è prevista , come misura base, una sanzione dal 90% al 180% delle imposte.
Se poi dalla violazione è emerso un minor credito non utilizzato in compensazione, né esterna né interna, la violazione è da dichiarazione inesatta, da 250 euro a 2.000 euro .
Il ravvedimento può avvenire sino alla notifica dell’accertamento, e la riduzione della sanzione può essere da 1/8 del minimo a 1/5 del minimo, a seconda di quando ci si ravvede.
E’ necessario presentare la dichiarazione integrativa, versare le imposte, gli interessi legali (conteggiati dalla data di versamento del saldo) e le sanzioni del 90% ridotte.
Alcune precisazioni:
- secondo il costante orientamento delle Entrate,occorre ravvedere anche le violazioni prodromiche, inerenti ad esempio alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni, inclusi gli omessi versamenti dell’IVA periodica.
- Con la circolare n. 42 del 2016 si è specificato che la violazione sui versamenti rimane assorbita dall’infedeltà dichiarativa, ma il chiarimento potrebbe essere ritenuto dalle Entrate come circoscritto alle imposte sui redditi.
- In ogni caso se il contribuente ravvede solo la violazione dichiarativa, detta sanatoria rimane valida, e l’Ufficio potrà irrogare le sanzioni sulla fatturazione e, se del caso, sui versamenti.
- Nel momento in cui il contribuente ravvede la violazione di dichiarazione infedele non deve, nel contempo, sanare anche l’insufficiente versamento degli acconti d’imposta che derivano, a cascata, dalla violazione dichiarativa