Questa l'opinione dell'AIDC ( nota di comportamento n. 206)
Secondo l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili la rimozione dell’inadempimento tributario, indipendentemente delle modalità con cui è attuata, ha gli stessi effetti su tutti le tipologie di violazioni sanate.
“.......La rimozione dell’inadempimento tributario, attuata anche in applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso e, segnatamente, del ravvedimento operoso e dell’integrazione delle dichiarazioni fiscali, determina i medesimi effetti, finanche di non punibilità del reato, senza alcuna distinzione in ordine alla tipologia di violazione sanata.”
L’istituto del ravvedimento operoso consente all’autore di omissioni o di irregolarità, commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi spontaneamente.
Affinché il ravvedimento operoso esplichi effetti ai fini della regolarizzazione della violazione, è necessario effettuare il versamento delle imposte dovute, unitamente alle sanzioni previste per la specifica violazione e agli interessi legali e presentare o integrare la dichiarazione fiscale, se l’adempimento è dichiarativo.
Pertanto “se è consentito presentare una dichiarazione integrativa in tutte le fattispecie, ottemperando al dettato delle disposizioni fiscali che disciplinano il ravvedimento operoso e l’integrazione delle dichiarazioni, non devono poter sussistere valide ragioni ostative alla non punibilità del reato a seguito della rimozione della violazione, anche in ipotesi di condotte originariamente fraudolente.”