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Il controllo sulle compensazioni.

  • di Luigi Mondardini

    Possibile sospensione della delega.

    Di recente sono state introdotte  disposizioni sempre più stringenti in relazione all’utilizzo dei crediti in compensazione; in particolare:
     
    - l’abbassamento della  soglia a 5.000 euro per l’obbligo di apposizione del visto di conformità ;
    - l’obbligo di ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per i soggetti titolari di partita Iva.
     
    In tale ottica si deve  inquadrare la  norma contenuta nella L. 205/2017 che dà la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.
     
    Le compensazioni  oggetto di monitoraggio potrebbero riguardare le seguenti situazioni: 
     
    - l’utilizzo del credito per compensare debiti iscritti a ruolo; 
    - l’utilizzo in compensazione del credito da parte di un soggetto differente rispetto al soggetto titolare della posizione creditoria;
    - l’utilizzo in compensazione di un credito generato molti anni addietro.
     
    Pertanto:
     
    - se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, la delega si considera eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data in cui è avvenuto l’ordine di pagamento. 
    - Se viceversa  dal controllo risulta che il credito non può essere utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
     
    La ripetizione del pagamento effettuato oltre termine, non evita la penalità; tuttavia, se accompagnata dal ravvedimento sana la violazione.
     
    Per quanto riguarda la  sanzione applicabile ,per quanto riguarda l’indebito utilizzo di crediti,  è prevista l’applicazione della sanzione nella misura  del 30% in caso di credito esistente; dal 100% al 200% in caso di credito inesistente.
     
    Questo aspetto, insieme a tutte le altre peculiarità della  normativa, dovranno essere regolate da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
     

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