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Il condominio minimo detrae senza codice fiscale

  • di Luigi Mondardini

    L’Agenzia delle Entrate interviene per semplificare gli adempimenti.

    Per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali ,fin dall’inizio ( L. 449 del ’97)  la possibilità di avvalersi della detrazione per ristrutturazione o risparmio energetico  da parte del condominio richiedeva  :

    -        che il condominio fosse intestatario delle fatture

    -        che venissero  eseguiti da parte  dell’amministratore o di uno dei condomini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa

    -        che venisse preventivamente richiesto il  codice fiscale.

    La Circolare 21 maggio 2014, n. 11/E ha precisato che in presenza di un “condominio minimo”, edificio composto da un numero non superiore a otto condomini , risulteranno comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, ad eccezione degli articoli 1129 e 1138 C.c.;  tali articoli disciplinano:

    -        la nomina dell’Amministratore e  l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio

    -        il regolamento di condominio , necessario in caso di più di dieci condomini.

    La risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015 indica  gli adempimenti da adottare nel caso d’ interventi sulle parti comuni di un condominio minimo, effettuati nel 2014 , ribadendo  la necessità di chiedere il codice fiscale del condominio.

    Nel contempo si precisa che il condominio, sui pagamenti effettuati per avvalersi dell’agevolazioni fiscali , non deve effettuare le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973, applicandosi  la sola ritenuta prevista dal Decreto Legge n. 78 del 2010, effettuata da banche e Poste Italiane Spa all’atto dell’accredito del pagamento.

     
    L’Agenzia interviene nuovamente con la recente  circolare n. 3 del 2 marzo 2016 al fine di  semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

    In particolare, ove il pagamento sia stato effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale  ( con effettuazione della ritenute ) si può ritenere che non sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condomini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto. 


    In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico. 
     

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