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Il 31 dicembre 2016 si è prescritto il 2011

  • di Luigi Mondardini

    Scaduto il termine per l’azione accertatrice dell’Agenzia delle Entrate.

    Si tratta delle dichiarazioni fiscali riferite al periodo d’imposta 2011 , Modello Unico/2012.
     
    Si ricorda che dal periodo d’imposta  2016 (Modello Unico/2017), sono cambiati  i termini per l’accertamento.
     
    La dichiarazione è  considera non omessa ma solo  tardiva , se,  pur non essendo stata presentata nei termini ordinari, viene comunque inoltrata  entro i 90 giorni successivi. 
     
    Prima della Legge di Stabilità 2016, in caso di dichiarazione fiscale presentata nei termini o tardiva , il termine per l’accertamento era fissato  al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; il termine si raddoppiava  in caso di violazioni penali.
     
    In caso poi di dichiarazione omessa, prima della manovra 2016, i termini erano stabiliti al 31° dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata; tali termini erano poi raddoppiabili in caso di violazioni penali. ( con  la Legge di Stabilità 2016 si è passati al 31 dicembre del 7° anno successivo). 
     
    A seguito della manovra pertanto si passa:
     
    - al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; 
     
    - in caso di dichiarazione omessa,  con la Legge di Stabilità 2016 si è passati al 31 dicembre del 7° anno successivo.
     
    I nuovi termini di accertamento sono applicabili solo a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, a decorrere dal Modello Unico/2017 .
     
    In sostanza per la dichiarazione regolare da presentare il prossimo anno riferita al 2016, ossia Modello Unico/2017 e Modello 730/2017, il termine per l’accertamento sarà  il 31 dicembre del 5° anno successivo, ossia il 31/12/2022. 
     
    In caso di omissione ,per il  periodo d’imposta 2016, il termine per l’accertamento sarà il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui il modello andrebbe presentato e, quindi, il 31/12/2024.
     
    In caso di dichiarazione integrativa  i termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa stessa e, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione. 
     
     
     
    Per il  Modello Unico/2016 e precedenti, i termini per l’accertamento restano  i vecchi.
     
    Si ricorda infine un'altra  importante novità:  l’eliminazione , sempre a decorrere dal Modello Unico/2017, del raddoppio dei termini in caso di violazioni penali.
     
     
     
     

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