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I ristoranti all’esame fattura elettronica

  • di Luigi Mondardini

    Ancora dubbi sulla concreta applicazione.

    Tra i soggetti per i quali sussistono ancora ombre sicuramente vi sono i  ristoranti.

    Sino al 31 dicembre 2018, il cliente che esce dal ristorante deve avere un documento fiscale, sia esso scontrino o ricevuta fiscale, oppure fattura immediata (su richiesta del cliente stesso).

    Con l’introduzione della fattura elettronica  tutto cambia e il rilascio immediato sarà, sempre e comunque, impossibile.

    E’ proprio la procedura di fatturazione elettronica che impedisce  l’emissione  valida ai fini fiscali “in tempo reale”, dal momento che la fattura trasmessa al SDI richiede un tempo di lavorazione per il quale  l’amministrazione si riserva sino a cinque giorni di tempo.

    In alternativa, l’emissione della “ricevuta fiscale” continua ad essere cartacea. Ma quali conseguenze si avrebbero in capo al cliente?

    Occorre considerare l’impatto in termini di IVA :

    • in assenza di fattura la detrazione dell’IVA non è consentita;  quindi laddove si opti per la sola ricevuta fiscale (o dello scontrino) senza dubbio l’IVA incorporata nel corrispettivo, non essendo evidenziata, non sarà detraibile.
    • Ma l’IVA, sarà poi almeno deducibile sotto il profilo reddituale?

      Sul punto l’amministrazione si è pronunciata in due occasioni, dapprima in senso negativo, poi fornendo una possibile via d’uscita.

    In particolare nel 2010 l’Agenzia ha indicato la possibilità di considerare quale costo deducibile l’IVA non detratta a seguito di documentazione di spesa costituita da scontrino o ricevuta fiscale (in luogo di fattura) per le prestazioni di somministrazioni di alimenti e bevande.

    Ciò qualora i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall’importo dell’IVA detraibile.


    Rimane peraltro il rischio che venga contestato il rapporto appesantimento contabile / vantaggio recupero IVA, che costituisce il presupposto per poter recuperare – come costo – l’IVA che non è possibile detrarre.

     

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