I forfetari godono di alcune semplificazioni in tema di ritenute.
Da un lato non subiscono la ritenuta di acconto ; dall’altro non la operano sui compensi corrisposti. Tuttavia sono tenuti a rispettare determinati obblighi dichiarativi.
I contribuenti che aderiscono al regime forfetario introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (L.190/2014) godono di notevoli semplificazioni fiscali e contabili.
Per quanto concerne le ritenute di acconto:
- sono esonerati dall’operare le ritenute alla fonte a titolo di acconto all'atto del pagamento di compensi, stipendi, provvigioni ecc. in quanto i forfetari non sono dalla legge considerati sostituti d'imposta.
Si ricorda peraltro che nonostante questa semplificazione l'art. 73 della L.190/2014 ha previsto che coloro che aderiscono al regime forfetario adempiano a determinati obblighi informativi.
In particolare la compilazione del dettaglio dei percettori redditi non soggetto a ritenuta; il prospetto si trova nel quadro RS ed è denominato : Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni- Obblighi informativi.
In tale prospetto ai righi RS 371, RS 372 e RS 373 devono essere indicati i redditi erogati per i quali alla data del pagamento non è stata operata la ritenuta ed il codice fiscale dei relativi percettori.
Inoltre:
- non sono soggetti a ritenuta d'acconto in quanto i ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime forfetario sono sottoposti ad imposta sostitutiva per i redditi, IRAP e addizionali pari al 15% o al 5% se ricorrono determinate condizioni.
Non essendo i redditi dei forfettari soggetti a ritenuta , occorre che il contribuente aderente il regime forfetario rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito è soggetto all’imposta sostitutiva.
Qualora il contribuente forfertario subisca per errore delle ritenute, tali importi sono stati regolarmente certificati dal sostituto d'imposta è comunque possibile richiedere a rimborso l'importo della ritenuta subita o detrarla in dichiarazione