Secondo la Cassazione ( sent. n. 8059 del 21.4.2016) sono imponibili ai fini IVA.
Sono i compensi percepiti per prestazioni professionali svolte nell'esercizio di impresa, arti e professioni , che restano imponibili ai fini IVA anche se incassati dopo la cessazione dell’attività.
Ciò deriverebbe dal presupposto che il regime impositivo cui è assoggettata la prestazione è determinato al momento in cui materialmente si fa la prestazione, indipendentemente dalla soggettività passiva Iva del percipiente al momento dell’incasso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato che il compenso di prestazione professionale è imponibile a fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività nel cui ambito la prestazione è stata effettuata.
In particolare sia la Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE sia l'attuale direttiva IVA n. 2006/112/CE sottolineano che il fatto generatore dell'imposta si determina al momento in cui effettua la cessione/ prestazione.
Viceversa a livello nazionale l'art. 6 del DPR 633/72 dispone che le prestazioni di servizi, in assenza di anteriore fattura, "si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo".
La Cassazione nella recente sentenza citata precisa: : "La lettura dell'art. 6, comma 3, d.p.r. 633/1972, nel senso che, per le prestazioni di servizio, il presupposto oggettivo dell'imponibilità a fini iva si verifica di regola, non con l'esecuzione della prestazione, ma con il successivo pagamento totale o parziale del corrispettivo correlativamente pattuito si rivela, invero, in evidente, inammissibile, contrasto con la disciplina comunitaria dell'iva, di cui il d.p.r. 633/1972 costituisce trasposizione."
Si ribadisce che "l'ordinamento comunitario conferisce agli Stati membri la facoltà di derogare alla disciplina comunitaria con riguardo alle condizioni di esigibilità dell'iva, ma non anche in merito all'identificazione del fatto generatore
dell'imposta."
Quindi i compensi per prestazioni da attività imprenditoriale o professionale, percepiti dopo la cessazione dell'attività, sono assoggettati ad IVA, in linea con il principio della neutralità fiscale IVA.
Infatti il professionista durante la sua attività ha normalmente detratto l’iva sugli acquisti inerenti il rapporto ancora pendente, allo stesso modo vanno assoggettati ad iva i compensi percepiti.