La casistica e la relativa valorizzazione
Vanno indicati gli immobili situati all’estero (proprietà, usufrutto, nuda proprietà) e quota di possesso (comproprietà / multiproprietà).
Inoltre oggetti preziosi ed opere d’arte che si trovano all’estero.
L’Agenzia ha specificato che il “mobilio” è oggetto di monitoraggio fiscale nel caso in cui lo stesso sia di “considerevole valore” a seguito dell’equiparazione ad un’opera d’arte.
Sono incluse anche le imbarcazioni, navi da diporto o altri beni mobili iscritti in Pubblici registri esteri nonché quelli che pur non essendo iscritti negli stessi hanno i requisiti per essere iscritti nei Pubblici registri italiani.
Vanno indicati nel quadro RW anche le attività patrimoniali detenute all’estero custodite in cassette di sicurezza.
Ai fini della valorizzazione , va fatto riferimento ai criteri di determinazione della base imponibile IVIE:
- costo : quello risultante dall’atto di acquisto / contratto da cui risulta il costo
complessivo sostenuto per l’acquisto ;
- valore di mercato: rilevabile a fine anno nel luogo in cui è sito l’immobile, in
mancanza del costo d’acquisto o della relativa documentazione. Per gli immobili non posseduti al 31.12 va fatto riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione.
- immobili acquisiti per successione / donazione : va fatto riferimento al valore indicato nella dichiarazione di successione / atto registrato; in mancanza, al costo di acquisto / costruzione sostenuto dal de cuius / donante; in mancanza, al valore di mercato;
- valore catastale: per immobili in Stati UE / SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda).