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Fuoriuscita dal regime forfettario

  • di Luigi Mondardini

    Nuovi requisiti di accesso e cause di esclusione.

    Le spese di lavoro dipendente:  i contribuenti sono ammessi al regime agevolato solo nel caso in cui abbiano sostenuto spese di tale categoria per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi.

    L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il tetto va riferito al periodo d’imposta precedente.

    Nel 2020 è quindi in vigore il nuovo requisito di accesso che richiede la verifica sul periodo d’imposta 2019 delle spese di lavoro dipendente sostenute.

    Conseguimento di redditi di lavoro dipendente: viene ripristinata  l’esclusione dal regime forfettario dei soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

    Pertanto  qualora il contribuente abbia superato, nel 2019, il limite di reddito di lavoro dipendente (senza che il rapporto sia cessato), la fuoriuscita avverrebbe già dal 2020.

    A tal proposito, si ricorda che rientrano tra i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, da tener presente:

    1. redditi da pensione;
    2. compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
    3. borse di studio o di assegno, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
    4. compensi percepiti da amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, e per collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione e con retribuzione periodica prestabilita;
    5. compensi per attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, e di altri dipendenti pubblici;
    6. indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza;
    7. indennità delle cariche elettive e relativi vitalizi;
    8. rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, diverse da quelle di polizze assicurative;
    9. prestazioni pensionistiche dei fondi comuni;
    10. assegni periodici;
    11. compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

    Non  possono accedere al regime coloro che nell’anno precedente:

    • hanno cessato il lavoro ma incassano una pensione che, sommata al reddito da lavoro comporta il superamento dei 30.000 euro;
    • hanno cessato un rapporto di lavoro dipendente e ne hanno iniziato un altro ancora in corso al 31 dicembre, realizzando un reddito di tale tipo di importo superiore ad € 30.000;
    • incassano una pensione di importo superiore ai 30.000 euro l’anno, in quanto la pensione è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, e il fatto che il lavoro sia cessato in anni precedenti non ha rilevanza da questo punto di vista.

    Di conseguenza, ricorda l’Agenzia, la soglia di € 30.000 non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato prima dell’adozione del regime forfettario, ad esempio:

    • 12.2019, se l’adozione del forfettario si verifica con decorrenza dall’1.1.2020;
    • prima dell’apertura della partita iva, se si è in presenza di un nuovo soggetto impresa o professionista.

     

     

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