>

Frequenza scolastica: detraibilità delle spesa

  • di Luigi Mondardini

    Detraibili le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo e della secondaria .

    Il contribuente può portare in detrazione le spese sostenute nel 2015.
     
    Tra gli oneri detraibili vi rientra anche la mensa scolastica , cioè la  spesa pagata dal genitore per il figlio che frequenta un’istituzione scolastica  come ad esempio la scuola dell’infanzia.
     
    La Legge n. 107/2015 è intervenuta sul comma 1 dell’art. 15 TUIR (“Detrazione per oneri”) modificando la lettera e) ed inserendo la nuova lettera e-bis).
     
    Rientrano tra gli oneri detraibili :
     
     “le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.
     
    Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”.
     
     
    Con la Circolare n. 3/E/2016 l’Agenzia delle Entrate  ha precisato che i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate:
     
    - all’innovazione tecnologica , quali  acquisto di cartucce stampanti ,
    - all’edilizia scolastica, come il pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione,
    - all’ampliamento dell’offerta formativa : ad esempio  acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti 
     
    rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies). 
     
    Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis).
     
    A tale proposito si citano , a titolo di esempio:
     
    - la tassa d’ iscrizione
    - la tassa di frequenza
    - la spesa per la mensa scolastica.
     
    In definitiva  la spesa sostenuta per la mensa scolastica della scuola frequentata dal figlio  concorre alla formazione del limite massimo di spesa detraibile fissato in 400 euro dalla stessa lett. e bis) del  comma 1 art. 15 TUIR.
     
     
    La spesa sostenuta nel 2015 va indicata  al rigo E8 “altre spese” con il codice 12” (Modello 730/2016) oppure secondo le stesse modalità al rigo RP8 se trattasi di Modello Unico/2016.
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link